INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO

SE UN TUO PARENTE O FAMIGLIARE E’COINVOLTO IN UN BRUTTO INCIDENTE CHIAMA SUBITO 0516447838

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RAVENNA RISARCIMENTO

plurime voci di danno non patrimoniale possono essere risarcite?

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CHIAMA SUBITO IO INTERVENGO IN FRETTA, 051 6447838 URGENZE 335 8174816

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si, purché allegate e provate nella loro specificità, purché si pervenga ad una ragionevole mediazione tra l’esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all’integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l’incidenza dell’atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, la quale, nel riformare “in parte qua” la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il risarcimento per “danno esistenziale”, si era limitata ad escludere in via generale la risarcibilità di tale categoria di danno, anziché analizzare gli specifici pregiudizi che si era inteso riassumere nella predetta espressione voce sintetica e rappresentativa).

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all’anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari.

L’avvocato Sergio Armaroli  con sede a Bologna si occupa delle problematiche e delle questioni risarcitorie connesse all’infortunistica stradale, fornendo consulenza ed assistenza specifica, mediante la gestione del rapporto tra il soggetto danneggiato, il soggetto danneggiante e la compagnia assicuratrice, sia in sede stragiudiziale, curando la quantificazione, la definizione del risarcimento del danno, sia in sede giudiziale qualora la controversia non giunga ad una soluzione conciliativa. Dette attività vengono svolte avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici e medici-legali esterni. Possiedo un’esperienza ultraventennale in materia di infortunistica stradale e quindi di risarcimento danni a cose e persone, di quantificazione del danno biologico, del danno.

https://www.avvocatoabologna.it/vicenza-tribunale-sentenza-grave-danno-incidente/
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patrimoniale e delle altre voci di danno che giurisprudenza, dottrina e normativa hanno ad oggi introdotto..  L’avvocato Sergio Armaroli fornisce alla propria Clientela un’assistenza globale per chi viene coinvolto in un incidente stradale oppure per i propri famigliari in caso di lesioni gravissime. La soluzione di cui sopra ha la finalità di permettere a coloro che vengono coinvolti in un sinistro stradale di poter tutelare i propri interessi anche in un momento di difficoltà economica., lo studio si avvale anche della competenza di affermati medici legali indispensabili per un’accurata quantificazione delle lesioni subite dall’infortunato nonché per l’assistenza in sede di visita medico legale innanzi al fiduciario nominato dalla compagnia oppure al CTU nominato dal giudice e, quindi, per il buon esito della fase stragiudiziale o giudiziale della controversia.

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La lesione di un diritto inviolabile come la salute:

non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un soggetto privo del titolo abilitativo all’esercizio della professione medica, senza, tuttavia, indicare l’elemento indiziario utilizzato ai fini della prova presuntiva della sua sofferenza morale).

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In tema di risarcimento del danno da perdita della vita del convivente, ai fini dell’accertamento dell’esistenza della convivenza “more uxorio” – intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale – i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza con la quale la corte territoriale, in ragione della ritenuta assenza di coabitazione, si era limitata a negare valore indiziario, all’esito di una loro mera valutazione atomistica, ad altri elementi acquisiti in giudizio, tra i quali l’esistenza di un comune conto corrente e la disponibilità in capo ad uno dei conviventi dell’agenda lavorativa dell’altro).

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RISARCIMENTO DI DIPENDENTE MORTO SUL LAVORO DANNO AI PARENTI

la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull’esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all’interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull’assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela.

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Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato “in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,

il danno biologico, rappresentato dall’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un “barème” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.

INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”), al quale, nell’unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (“danno morale terminale”), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell'”exitus”, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida”. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno, e, quindi, la conseguente trasmissibilità “iure hereditatis”, rappresentato dall’agonia, sia sotto il profilo strettamente biologico che sotto quello psicologico-morale, nonostante la lucidità del soggetto, peraltro medico, manifestata dalla descrizione da parte sua della dinamica del sinistro ai sanitari del pronto soccorso).

natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale

deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica,con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all’accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell’ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.

INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO Perviene poi all’affermazione che il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell’opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell’ipotesi in cui la realizzazione dell’opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale, in quanto il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attività, sicchè anche in tali casi la costruzione dell’opera è a lui riferibile (Cass. 567/05; 2238/12). Giunge infine a sancire condivisibilmente che l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 cod. civ., può essere esercitata anche dall’acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appaltatore esecutore dell’opera’.

La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di “chances” connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa.

In tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno “biologico terminale”, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile “iure hereditatis” da commisurare soltanto all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte.

Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, dopo aver erroneamente affermato che il danno da morte di un congiunto spettava in via presuntiva ai “parenti stretti”, aveva liquidato tale danno in maniera indiscriminata in favore di ciascuno degli otto fratelli della vittima, così erroneamente ritenendo che il danno fosse “in re ipsa” e, conseguentemente, violando i principi in materia di presunzioni e di valutazione equitativa del danno). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO BARI, 05/03/2014)

Cass. civ., Sez. lavoro, 27/03/2019, n. 8580

Esclusa la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, è configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo e di danno morale “terminale o catastrofale o catastrofico”, ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell’intervallo tra l’evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi.

nCass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/11/2020, n. 24474 (rv. 659761-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Indennita’ e rendita – Assegno e rendita in caso di morte – Rendita per infortunio sul lavoro in favore dei congiunti superstiti – Distinzione fra risarcimento del danno ed indennizzo inail – Ricomprensione del danno da perdita della vita quale danno biologico nell’indennizzo inail – Esclusione – Fondamento – RISARCIMENTO DEL DANNO – Morte di congiunti (parenti della vittima) – In genere

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’indennizzo INAIL non copre l’intero danno biologico – diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano – e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell’integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Pertanto, va escluso a carico dell’INAIL l’indennizzo per il danno da “perdita del diritto alla vita”, atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall’assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MESSINA, 07/02/2017)

Cass. civ. n. 947/2012 INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, la norma dell’art. 91, comma 2, del vigente codice della strada (d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285) – la quale ha introdotto il principio della responsabilità del locatario del veicolo concesso in locazione finanziaria (“leasing”) in solido con quella del conducente, prevista dall’art. 2054, terzo comma, c.c. – ha natura non retroattiva, per cui non si applica ai sinistri stradali verificatisi prima della sua entrata in vigore, per i quali rimane la responsabilità solidale del proprietario o degli altri soggetti di cui al citato art. 2054, terzo comma.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 947 del 24 gennaio 2012)

Cass. civ. n. 8409/2011 INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO

La presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, secondo comma, c.c., ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l’accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto per evitare l’evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico .

(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 8409 del 12 aprile 2011)

Secondo Cass. civ. n. 524/2011 in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell’automobilista INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO

In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile; tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l’automobilista ha l’obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l’investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell’ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 524 del 12 gennaio 2011)

 

 

Cass. civ. n. 8366/2010

In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sè fonte di responsabilità (o di limitazione dell’altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la presenza di un passeggero a bordo di un ciclomotore avesse avuto incidenza causale sul sinistro determinato dall’urto del veicolo contro una barriera protettiva a seguito dell’abbagliamento del conducente, in ragione del solo fatto che detta presenza fosse normativamente vietata).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8366 del 8 aprile 2010)

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Secondo la suprema corte Cass. civ. n. 1820/2016 abbiamo che  proprietario di un veicolo risponde dei danni cagionati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l’impiego, anche abusivo, del mezzo da parte di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse escludersi la responsabilità del proprietario, il quale, pur esigendo che l’uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizzazione, ne custodiva le chiavi in luogo noto ed accessibile a tutti).

(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 1820 del 29 gennaio 2016)

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PEDONE INVESTITO  QUANDO E’ RESPONSABILE?

 

Secondo la cassazione l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5399 del 5 marzo 2013)

TAMPONAMENTO A CATENA VEICOLI LA CASSAZIONE AFFERMA CHE nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, c.c., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4021 del 19 febbraio 2013) INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO

 

 

Il conducente di un veicolo a motore, per liberarsi dalla presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma primo, c.c.,

non può limitarsi ad allegare e provare che il sinistro sia stato preceduto dallo scoppio di un pneumatico, ma ha l’onere di provare sia che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione, sia che lo sbandamento seguito allo scoppio sia stato inevitabile ed abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14959 del 6 settembre 2012) INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO

 

LA SUPREMA CORTE  INSEGNA QUANDO E’ APPLICABILE IL CONCORSO EX ART 2054 CODICE CIVILE PRECISANDO CHE nello scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.

La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma secondo, c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3704 del 9 marzo 2012)

 

 

RESPONSABILITA’ DEL LOCATARIO DEL VEICOLO INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO

 

Il danno riflesso  può essere definito come quel danno, conseguente ad un evento dannoso, che si produce, non nella sfera della vittima diretta del fatto illecito, bensì dei suoi prossimi congiunti e che è risarcibile, iure proprio, in ragione della (possibile) natura plurioffensiva del fatto illecito (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 01/07/2002, n. 9556, Cass. civ., sez. III, 31/05/2003, n. 8827 e n. 8828).

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QUANDO PRETENDERE E’ UN DIRITTO !!!!

La legge italiana prevede degli specifici risarcimenti del danno per la venuta meno di un parente a causa di un incidente.

Nelle tabelle del Tribunale di Milano, tabelle alle quali solitamente si fa riferimento in tutta Italia. Sono dunque previsti dei risarcimenti in base al grado di parentela e all’età della vittima e dei parenti.

In generale può essere riconosciuto, a titolo di danno morale agli eredi il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. Per vedere riconosciuto anche questo danno, è necessario la prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte.

Avvocato per vittime della strada a Bologna Ravenna Imola Forli Cesena Rimini I nostri avvocati e consulenti, specializzati nella infortunistica stradale e nella cura dei relativi risarcimenti, con particolare riferimento agli incidenti stradali con esiti mortali e dai quali siano esitate lesioni gravi, assistono i familiari e le vittime della strada su tutto il territorio italiano, garantendo un intervento tempestivo

La materia del risarcimento danni è in continua evoluzione e le compagnie assicurative, oggigiorno tendono ad effettuare una stima inferiore ai danni subiti, con lo scopo di liquidare il minimo al danneggiato.

Visti i numerosi cambiamenti della legislazione in caso di danni a seguito di incidenti, al giorno d’oggi diventa sempre più indispensabile affidarsi ad un avvocato esperto in risarcimento danni ed infortunistica.

Garantisce altresì l’assistenza in giudizio, in sede civile e penale, in tal caso attraverso le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali per i reati di omicidio stradale, lesioni stradali,.

La lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte;

In considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta.

Sicché’, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene.
Diverso il caso in cui il  vittima è sopravvisssuta per un lasso di tempo sufficiente a patire le sofferenze derivanti dal sinistro. In questo caso il credito per danno è entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte, e pertanto è suscettibile di essere trasmesso agli eredi.

L’esperienza decennale acquisita dallo Studio in questo settore consente, anche grazie alla collaborazione di una vasta rete di medici legali altamente qualificati, di chiudere la maggior parte dei sinistri in via stragiudiziale senza andare in giudizio.

I danni non patrimoniali da morte sono risarciti ai sensi dell’art. 2059 c.c. Essi consistono nei pregiudizi di carattere morale e nei turbamenti soggettivi ed esistenziali, conseguenti alla lesione di interessi costituzionalmente tutelati, sofferti dai congiunti e dai familiari conviventi con la vittima del sinistro stradale mortale.

La responsabilità civile è regolata da una complessa serie di norme, il cui cardine è quanto sancito dall’art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” 

Complesso è stabilire l’entità del danno e di conseguenza il risarcimento a cui si ha diritto. 

I danni si suddividono in due macro-categorie:
– DANNI PATRIMONIALI ( spese sostenute e perdite economiche, mancato guadagno )
– DANNI NON PATRIMONIALI (danno biologico, danno morale, ricadute esistenziali, danni riflessi ai parenti del macro leso o del defunto)

La materia del risarcimento danni è in continua evoluzione e necessita di un continuo aggiornamento professionale essendo la materia continuamente innovata da riforme giurisdizionali e sentenze di legittimità e di merito.

  • 1 Risarcimentoper morte o altra grave conseguenza INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO
  • 2 Risarcimentomorte fratello incidente stradale
  • 3 Risarcimentoai nipoti per la morte del nonno o della nonna
  • 4 Risarcimentoal fidanzato o partner anche se non convivente
  • 5 Risarcimentomorte zio in un incidente stradale
  • 6 Come dimostrare il danno

DANNI RISARCIBILI IN CASO DI INCIDENTE MORTALE :

  • i danni patrimoniali, vale a dire quelli economici sofferti dai congiuntiche a loro volta devono considerare sia quelli emergenti (cioè quelli realmente sostenuti, si pensi ad esempio alle spese funerarie) sia quelli da lucro cessante (ad esempio il mancato sostegno finanziario che il defunto garantiva col suo lavoro al bilancio familiare);
  • i danni morali, che attengono alla sofferenza causata dalla morte del congiunto, e dei quali tratteremo diffusamente in seguito;
  • il danno da morte, vale a dire il danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi qualora la morte non sia sopravvenuta immediatamente, e consistente ad esempio nelle spese mediche e ospedaliere;
  • il danno da perdita della vita, intesa come diritto assoluto e inviolabile costituzionalmente e sovranazionalmente tutelato, e il cui ristoro in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita in dipendenza di un fatto illecito altrui è trasmissibile agli eredi; il danno esistenziale.

–responsabilità medica e sanitaria;
–responsabilità per trasfusioni di sangue infetto ed emoderivati;
–responsabilità per illecito endofamiliare;;
–responsabilità del datore di lavoro per esposizione ad amianto e sostanze tossiche;
––responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario (c.d. consulente finanziario o private banker);
–responsabilità per sinistri stradali e nautici;
–responsabilità del produttore per prodotti difettosi;
–responsabilità del produttore per prodotti farmaceutici;
-responsabilità delle società sportive e dei centri sportivi;
-responsabilità della scuola per attività scolastiche e ricreative;
–responsabilità personale;
La problematica, di cui spesso si discute nelle aule di giustizia, è  legata al tema della plurioffensività dell’illecito civile, che permette la risarcibilità del danno non solo nell’ambito del rapporto autore/vittima, ma nei confronti anche del terzo che subisce la violazione di un interesse costituzionalmente presidiato, quale può essere quello alla integrità delle relazioni familiari e, più in generale, quello alla conservazione di un legame di solidarietà che si fonda non solo su un rapporto di coniugio, ma anche di convivenza caratterizzato da una comunione di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale, stabile e duratura.

La risarcibilità di tale tipo di danno, come è noto, è stata resa possibile attraverso una ricostruzione avanzata della teoria della causalità adeguata che ha condotto ad una interpretazione estensiva dell’art. 1223 CC, risultando configurabile il nesso eziologico tra condotta ed evento anche rispetto a quegli accadimenti che in astratto sono prevedibili, ossia normale conseguenza della condotta illecita. Come nel caso, per l’appunto, dei familiari della vittima (o del convivente more uxorio) che, a seguito dell’evento illecito, subiscono una compromissione dei propri diritti in termini di peggioramento della qualità della propria vita e di sofferenza morale e finanche sotto il profilo della integrità psico-fisica (danno psicologico), laddove medico legalmente riscontrabile (v. ex multis Cass. S.U. 9556/2002; Cass. 20667/2010; Cass. 13179/2011; Cass. 22909/2012 e, da ultimo, Cass. 758/2016; Tribunale di Monza 22/01/2013 n° 341 in Sole 24 ore Mass. Rep. Lex 24; Tribunale di Verona 15/10/1990 in Red. Giuffré 1990; Tribunale di Palermo 01/06/2001, ivi 2001).

CHI PUÒ RICHIEDERE I DANNI-INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO

Il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori, i fratelli e le sorelle, i conviventi ma anche altri parenti ed affini della vittima dell’incidente mortale: nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.

Mentre i cosiddetti prossimi congiunti della vittima del sinistro stradale mortale sono sicuramente legittimati a chiedere i danni, gli altri parenti dovranno provare uno stretto legame affettivo con la persona deceduta.

Ognuno di questi parenti potrà agire anche singolarmente per ottenere la sua parte di risarcimento del danno per l’incidente stradale mortale, oppure i parenti potranno agire tutti insieme.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo , se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli  Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (4). In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo .

 Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 dicembre 2017 n. 29332

Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, determina un danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all’ intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) é necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (articolo 2 Cost.).

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 marzo 2012 n. 4253

La morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell’unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Risulta quindi evidente, da siffatta impostazione, che il danno in questione, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell’atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del Giudice, Né l’assenza di coabitazione può essere considerata elemento decisivo di valutazione quando si consideri che tale assenza sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto. (Nel caso di specie secondo la Suprema Corte appare illogica la pretesa, avanzata dal giudice di merito, circa la necessità di “una prova in senso tecnico”, a dimostrazione del dolore dei superstiti, che, essendo sostanzialmente un sentimento, e, comunque, un danno di portata spirituale, può essere rilevato soltanto in maniera indiretta).

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 luglio 2005 n. 15019

La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale postula, oltre all’esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale. Trattandosi nel caso di specie di avi (nonni), non viene in considerazione un soggetto che abbia un vero e proprio diritto ad essere assistito anche moralmente (dal nipote). Sicché, trattandosi di soggetto diverso, occorre, oltre il vincolo di stretta parentela, un presupposto (es. convivenza) che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale.

Costituisce giurisprudenza oramai consolidata della Suprema Corte, quella che considera la necessità di sottoporre le liquidazioni dei danni morali subiti dalle vittime della strada, non più secondo meccanici automatismi che fanno riferimento solamente ai punti percentuali rispetto al valore del danno biologico subito (così come computati nelle Tabelle risarcitorie), ma in base ad una più attenta “personalizzazione” della sofferenza morale sofferta dal danneggiato; la Cassazione, infatti, ha rilevato che in sede risarcitoria conseguenziale alla verificazione di un sinistro stradale, è sempre necessaria una valutazione “ad hoc”, attraverso un accertamento, da compiersi caso per caso, circa la sussistenza del pregiudizio subito e della sofferenza psicologica patita.

In sostanza, per procedersi ad una valutazione oggettiva danno morale non si può ricorrere a criteri predeterminati, ma occorre agire in modo personalizzato, caso per caso, tenendo conto del danno morale come di un dolore intimo, che sempre colpisce la persona che ha subito una lesione personale generata dal fatto illecito altrui, ma che, nello specifico, assume contorni personali, non sussumibili all’interno di una valutazione prettamente automatica della sofferenza.

L’effettiva quantificazione dei danni non patrimoniali deve essere valutata sulla base dei criteri di giudizio e delle tabelle in uso nei Tribunali della Repubblica, tenendo presenti le specifiche caratteristiche del caso sub iudice: età del defunto e del congiunto avente diritto, intensità della relazione, tipologia del rapporto di parentela, convivenza, composizione del nucleo familiare.

Oggigiorno, lo strumento utilizzato in maniera (pressoché) uniforme in (quasi) tutti i Tribunali italiani per la determinazione del danno non patrimoniale da morte è costituito dalle Tabelle di Milano vigenti pro tempore. Nel marzo 2018, sono state emanate le più recenti Tabelle da parte dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Esse prevedono i seguenti importi per la liquidazione del danno non patrimoniale da pardita del congiunto:

Il “danno emergente” è rappresentato dalla perdita economica immediatamente subita dai parenti per gli esborsi effettuati a seguito del decesso del congiunto (si tratta, per lo più, delle spese funerarie, di trasporto, mediche e/o ospedaliere).

Il “lucro cessante” deriva dalla mancata contribuzione del defunto alle esigenze economiche della famiglia. Esso dovrà essere determinato sulla base dell’ultimo reddito annuo percepito dal congiunto deceduto al momento della morte,

Two miniature cars simulate a traffic accident circulating above euro bills background.

 

 

INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO La liquidazione del danno morale iure proprio 

 

 

sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui (nella specie per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, perché, nonostante l’inquadramento del diritto all’integrità psicofisica della persona nell’ambito esclusivo del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost. (nonché delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053).

Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c. (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972).

 

 

Nella fattispecie in esame il danno esistenziale non poteva essere liquidato come voce autonoma, essendo stato già liquidato agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e dal conseguente sconvolgimento dell’esistenza.

 

Nella materia del danno non patrimoniale, infatti, la legge contiene pochissime e non esaustive definizioni; quelle coniate dalla giurisprudenza di merito e dalla prassi sono usate spesso in modo polisemico; quelle proposte dall’accademia obbediscono spesso agli intenti della dottrina che le propugna.

Accade così che lemmi identici vengano utilizzati dai litiganti per esprimere concetti diversi, ed all’opposto che espressioni diverse vengano utilizzate per esprimere il medesimo significato.

Questo stato di cose ingenera somma confusione, ed impedisce altresì qualsiasi seria dialettica, dal momento che ogni discussione scientifica è impossibile in assenza d’un lessico condiviso.

L’esigenza del rigore linguistico come metodo indefettibile nella ricostruzione degli istituti è stata già segnalata dalle Sezioni Unite di questa Corte, allorchè hanno indicato, come precondizione necessaria per l’interpretazione della legge, la necessità di “sgombrare il campo di analisi da (…) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei “mantra” ripetuti all’infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato (…), (che)resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l’ambiguità concettuale nonchè la pigrizia esegetica” (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).

Il vaglio del quinto motivo di ricorso esige dunque, preliminarmente, stabilire cosa debba rettamente intendersi per “danno dinamico-relazionale”; e, prima ancora, se esista in rerum natura un pregiudizio così definibile.

5.7. L’espressione “danno dinamico-relazionale” comparve per la prima volta nel D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, il quale stabilì che oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro fosse l’indennizzo del danno biologico, e delegò il Ministro del lavoro ad approvare una “tabella delle menomazioni”, cioè delle percentuali di invalidità permanente, in base alla quale stimare il danno biologico indennizzabile dall’Inail.

Nel conferire al governo tale delega, il decreto stabilì che l’emananda tabella dovesse essere “comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”.

Come dovesse intendersi tale espressione non era dubitabile: fino al 2000, infatti, l’Inail aveva indennizzato ai lavoratori infortunati la perdita della “attitudine al lavoro”, e l’aveva fatto in base ad una tabella, allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che teneva conto unicamente delle ripercussioni della menomazione sull’idoneità al lavoro.

Pertanto, nel sostituire l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (sostituendo l’incapacità lavorativa generica col danno biologico), il legislatore con tutta evidenza volle precisare che la nuova tabella, in base alla quale si sarebbe dovuto stabilire il grado di invalidità permanente, dovesse tenere conto non già delle ripercussioni della menomazione sull’abilità al lavoro, ma delle ripercussioni di essa sulla vita quotidiana della vittima, che il legislatore ritenne di definire come “aspetti dinamico-relazionali”.

5.7.1. L’espressione in esame ricomparve nella L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, con la quale si intervenne sulla disciplina dei danni causati dalla circolazione dei veicoli.

Tale norma, dopo avere definito la nozione “danno biologico”, dettato il relativo criterio di risarcimento, e stabilito che la misura ivi prevista potesse essere aumentata del 20% per tenere conto “delle condizioni soggettive del danneggiato”, delegò il governo ad emanare una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” (L. n. 57 del 2001, art. 5, comma 5).

Il governo vi provvide col D.M. 3 luglio 2003 (in Gazz. uff. 11.9.2003 n. 211).

Tale decreto, tuttora vigente, include un allegato, intitolato “Criteri applicativi”, nel quale si afferma che la commissione ministeriale incaricata di stilare la tabella delle menomazioni vi aveva provveduto assumendo a base del proprio lavoro la nozione di “danno biologico” desumibile sia dal D.Lgs. n. 38 del 2000, sia dalla L. n. 57 del 2001: ovvero la menomazione dell’integrità psico-fisica della persona, “la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato“.

Dunque anche in quel testo regolamentare con l’espressione “compromissione degli aspetti dinamico-relazionali” non si volle designare un danno a sè, ma la si usò puramente e semplicemente come perifrasi della nozione di “danno biologico”.

Nel medesimo Decreto 3 luglio 2003, inoltre, nell’ulteriore “Allegato 1”, si soggiunge che “ove la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l’eventuale maggiore danno”.

Il senso combinato delle due affermazioni è chiaro: il danno biologico consiste in una “ordinaria” compromissione delle attività quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”); quando però esso, a causa della specificità del caso, ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività “particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita dovrebbe tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente.

Per la legge, dunque, l’espressione “danno dinamico-relazionale” non è altro che una perifrasi del concetto di “danno biologico”.

L’interpretazione appena esposta del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 e della L. n. 57 del 2001, art. 5 (poi abrogato ed oggi confluito nell’art. 139 cod. ass.) è corroborata dalle indicazioni della medicina legale.

Il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è per convenzione liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di “invalidità permanente”.

Il grado di invalidità permanente è determinato in base ad apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali: talora imposte dalla legge e vincolanti (come nel caso dei danni derivanti da infortuni sul lavoro, da sinistri stradali o da colpa medica con esiti micropermanenti), talora lasciate alla libera scelta del giudicante.

La redazione d’una tabella delle invalidità (bareme) è un’opera complessa, che parte dalla statistica e perviene ad esprimere, con un numero percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi riverberi sulle attività comuni ad ogni individuo.

E’ infatti autorevole e condiviso, in medicina legale, l’insegnamento secondo cui “non ha più ragion d’essere l’idea che il danno biologico abbia natura meramente statica”; che “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all’integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (…). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all’integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti”.

In questo senso si espresse già quasi vent’anni fa (ma inascoltata) la Società Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 definì il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente, come “la menomazione (…) all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (…), espressa in termini di percentuale della menomazione dell’integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti”.

La conclusione è che, quando un bareme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità – poniamo – del 50%, questa percentuale indica che l’invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).

Da quanto esposto derivano tre conseguenze.

5.9.1. La prima è che deve essere rettamente inteso il senso del discorrere di “danni dinamico-relazionali” (ovvero, con formula più arcaica ma più nobile, “danni alla vita di relazione”), in presenza d’una lesione della salute.

La lesione della salute risarcibile in null’altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire.

Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.

La seconda conseguenza è che l’incidenza d’una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.

Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:

– conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:

– conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.

Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.

Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).

Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.

Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.

Ma lo giustificano, si badi, non perchè abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico-relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).

In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali“, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

5.9.3. La terza conseguenza, di natura processuale, è che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall’attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l’allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

5.10. I principi sin qui esposti possono riassumersi, per maggior chiarezza, nel modo che segue:

1) l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.

2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.

3) “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).

4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.

5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.

6) In presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).

7) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

8) In presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).

9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l’unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).

10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell’uno come nell’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.

Alla luce dei principi che precedono si può ora tornare ad esaminare il quinto motivo del ricorso.

La Corte d’appello, come già detto, senza negare che la vittima a causa dell’infortunio abbia ridotto le proprie frequentazioni con altre persone, ha soggiunto che tale pregiudizio è “compreso” nel danno alla salute, e che di conseguenza nessun risarcimento aggiuntivo spettasse alla vittima, oltre la misura base prevista dalla tabella per una invalidità del 38% ragguagliata all’età della vittima.

In ciò non vi è nulla di contraddittorio: precisato, infatti, che i pregiudizi relazionali rappresentano l’ubi consistam funzionale del danno alla salute, è coerente con i principi sopra esposti ritenere in facto, da un lato, che una certa conseguenza della menomazione sia comune a tutte le persone che quella menomazione patiscano, e, dall’altro, soggiungere in iure che quella menomazione non imponga di conseguenza alcuna personalizzazione del risarcimento.

Lo stabilire, poi, se tutte le persone che abbiano una invalidità permanente de 38% riducano o non riducano la propria vita di relazione costituisce un tipico apprezzamento di merito, che non può essere sindacato in questa sede e che comunque non è stato nemmeno censurato.

Nè appare superfluo ricordare come questa Corte abbia già stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle “normali” conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).

 

 

 

INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO Negli incidenti stradali cosa è il nesso causale, perché te lo contestano?

 

Come noto, infatti, i criteri adottati per la liquidazione del danno alla salute tengono conto dell’età del soggetto leso, in quanto il danno risulta tanto maggiore, quanto minore è l’età della vittima. Quando, però, il danneggiato muore prima che gli sia stato liquidato il risarcimento, la durata della vita è nota: essa non costituisce più un dato presunto (sulla base della mortalità media della popolazione), ma un dato reale: ne consegue che il Giudice, nella liquidazione del danno, deve tenere conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta (in termini Cass. sez. III, 18/01/2016, n. 679: In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto).

Al riguardo, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2018 ha elaborato un’apposita tabella, funzionale alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell’ipotesi in cui un soggetto, che subisce una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita. L’osservatorio ha anche precisato che il predetto danno, talvolta definito come “danno biologico intermittente”, poiché danno liquidato in un intervallo (fra la data della lesione e la data del decesso), va meglio qualificato come “danno definito da premorienza” in ragione della sua struttura di danno subito (irreversibilmente e non in modo intermittente) nell’intervallo temporale compreso fra l’illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto.

avvocato esperto bologna

L’osservatorio ha adottato un criterio liquidativo che usa quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati nelle Tabelle di Milano; esso corrisponde al rapporto tra risarcimento medio e l’aspettativa di via media.

La tabella in questione tiene altresì in debito conto la circostanza che il danno non patrimoniale è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi e, per tale motivo, distingue un “danno non patrimoniale per il primo anno”, un “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno” ed un danno per ogni ulteriore anno di vita vissuta che si andrà ad addizionare al secondo.

Si prevede poi la possibilità di modificare il dato tabellare fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso concreto.

Le considerazioni poste a fondamento della predetta tabella e della superiore distinzione appaiono condivisibili perché tengono conto, da un lato, della durata effettiva della vita del soggetto danneggiato e, dall’altro, della circostanza che la sofferenza soggettiva di chi subisce una lesione di tipo permanente è maggiore nei primi anni e decresce nel tempo (così Cass. Civ., sent. n. 2297/2011; Cass. civ., sent. n. 10897/2016).

Venendo alla liquidazione, il CTU, con motivazione condivisibile, tenuto conto dell’estrema gravità del quadro clinico del M., ha stimato il danno da invalidità permanente nella misura del 100%.

Dal momento che Monet è deceduto nel corso del secondo anno successivo al sinistro, deve essere presa in considerazione la relativa voce prevista nella suddetta tabella per il “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno”, pari ad Euro 91.755,00.

FORLI RAVENNA CESENA : 1) MALASANITA’ DANNO

Quanto alla c.d. personalizzazione del danno, occorre tenere conto che Monet ha patito una compromissione totale del proprio stato di salute, con la diagnosi di coma vigile, afasia, tetraplegia, e che, anche dopo aver ripreso una condizione di coscienza, non ha mai nemmeno potuto fare ritorno alla propria casa (vedasi la lettera di dimissioni del 08/04/2014 dalla clinica Sol et Salus). Le condizioni particolarmente penose in cui la vittima ha vissuto nell’arco di tempo trascorso tra il sinistro e il decesso, cui certamente corrisponde una sofferenza soggettiva di grado elevatissimo, giustificano il riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura massima del 50%.

In conclusione, quindi, il danno derivante dalla lesione alla salute definito da premorienza deve essere liquidato nella somma totale di Euro 137.632,50.

Quanto all’inabilità temporanea, essa è stata stimata dal CTU in un danno biologico temporaneo assoluto fino al 10/02/2014, data in cui la situazione della vittima deve essere considerata stabilizzata, per un totale di 94 giorni ed Euro 13.818,00. L’utilizzo del valore massimo di Euro 147,00 per il punto base di invalidità temporanea totale si giustifica in ragione dell’entità, della natura e della durata dell’invalidità temporanea accertata, caratterizzata dal susseguirsi di ricoveri ospedalieri.

In conclusione, quindi, il danno da riconoscersi agli eredi è da quantificare nella somma totale di Euro 151.450,50.

REPUBBLICA ITALIANA- INCIDENTE MORTALE FORLI CESENA RAVENNA RISARCIMENTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4595/2015 promossa da:

Grenoble Fedez (C.F. (…)), N.M. (C.F. (…)), D.M. (C.F. (…)), L.M. (C.F. (…)), S.M. (C.F. (…)), G.M. (C.F. (…)), I.P. (C.F. (…)), A.M.M. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. VALENTINI GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA GAMBALUNGA 85 47921 RIMINI presso il difensore avv. VALENTINI GABRIELE

ATTORE/I

contro

ALFA S.P.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BOCCARDI ERCOLE e dell’avv. BOCCARDI MONICA ((…)) CORSO D’AUGUSTO 14 47037 RIMINI; elettivamente domiciliato in CORSO D’AUGUSTO 14 47921 RIMINI presso il difensore avv. BOCCARDI ERCOLE

C.N. (C.F. (…)),

CONVENUTO/I

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, F.G., M.N., M.D., M.L. – quest’ultimo in proprio e quale genitore, unitamente a P.I., dei figli minori M.S. e G. – e M.A.M. convenivano in giudizio CORBERET e ALFA S.p.a. (da ora in avanti solo ALFA), quali proprietario e compagnia assicuratrice per la responsabilità civile dell’autoveicolo Peugeot 206 targata (…), per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il 08.11.2013 a Rimini al loro congiunto Monet.

Esponevano, in particolare, gli attori che in data 08.11.2013, alle ore 15:35 circa, Monet stava circolando a Rimini in via C. con direzione di marcia Ravenna – Ancona, alla guida del proprio motociclo Kymko People targato (…), quando veniva urtato dall’autovettura Peugeot 206, condotta da FORET, il quale si immetteva sulla Via C. omettendo di dare la precedenza. In conseguenza dell’urto, il Monet cadeva a terra riportando gravissime lesioni che, dopo 15 mesi, lo portavano alla morte.

Nel presente giudizio, gli attori domandavano, quindi, l’accertamento della responsabilità esclusiva del conducente della Peugeot 206 per il sinistro di cui è causa e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio e iure hereditatis.

Si costituiva in giudizio ALFA, affermando che la caduta di M.P.G. era stata determinata non dall’urto con l’autovettura assicurata, ma da un ictus da ischemia cerebrale. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea e, in ogni caso, la limitazione dell’importo chiesto a titolo di risarcimento.

Il convenuto CORBERET, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa, depositate le memorie ex art. 183/6 co., c.p.c., veniva istruita documentalmente, attraverso la prova per testimoni e la CTU medico – legale, con nomina del dott. Annibale Perot.

Esaurita l’istruttoria, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

  1. Occorre, in primo luogo, ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto a Rimini in data 08.11.2013, che ha visto coinvolti l’autovettura di proprietà di CORBERET, assicurata ALFA, e il motociclo condotto dal M..

Dagli atti del processo è emerso quanto segue.

Dalla relazione della Polizia Municipale del Comune di Rimini 1305/13 (doc. 1 fasc. attori) risulta una dinamica così indicata: “il sig FORET, alla guida dell’autovettura Peugeot 206 dalla posizione di sosta sul lato monte di Via C. n.18 riprendeva la marcia immettendosi sulla via C. con direzione di marcia Ravenna-Ancona. Nella circostanza entrava in collisione con il motociclo Kymco People che, condotto dal sig. Monet, percorreva la via C. con direzione di marcia Ravenna-Ancona. L’urto si concretava tra il fianco anteriore sinistro dell’autovettura corrispondente al fianco anteriore destro del motociclo che rovinava al suolo sul medesimo fianco destro. Il motociclista cadeva al suolo e urtava la parte posteriore dell’autovettura Citroen C3 in sosta regolare su lato mare della via C.”.

Gli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto hanno verbalizzato le dichiarazioni di un soggetto che ha assistito al sinistro, di nome ***, il quale ha affermato: “percorrevo via C. da Rimini. verso Ancona. ed ero preceduto da uno scooter. Dal lato destro della via si è immessa in strada una macchina in sosta proprio mentre lo scooter gli era di fianco. Il motociclista ha sterzato verso sinistra ma l’urto c’è stato e il motociclista è caduto verso sinistra finendo sotto una macchina in sosta e la moto gli era quasi sopra. (…) non so dire se quando la macchina è ripartita dalla sosta avesse la freccia inserita”.

Il conducente dell’autovettura, FORET, ha rilasciato agli agenti le seguenti dichiarazioni: “ero parcheggiato sul lato destro di via C. n. 18 tra il cancello carraio del 18 e quello carraio del n. 22. Ho guardato lo specchietto e non ho visto nessuno arrivare da dietro così ho messo la freccia e sono partito. Poi da dietro è arrivato uno scooter che mi sorpassava sulla sinistra e con il corpo ha toccato lo specchietto e poi è caduto sotto una macchina in sosta sulla sinistra”.

Come è noto, in caso di scontro tra veicoli viene in rilievo la presunzione di concorrente responsabilità, prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c., secondo il quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.

Nel caso di specie, parte attrice ha superato la presunzione di pari responsabilità prevista dalla norma richiamata e ha dimostrato che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista.

È pacifico, infatti, che l’autovettura Peugeot 206 fosse in sosta sulla via C. e che, al momento del sinistro, il conducente FORET si stesse immettendo in strada.

Egli, dunque, era tenuto a dare la precedenza e ad immettersi in strada solo dopo aver verificato che non stessero sopraggiungendo altri veicoli.

Dalle dichiarazioni rese immediatamente dopo il sinistro dal testimone oculare ***., della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, risulta chiaro che il conducente dell’autovettura non ha rispettato l’obbligo di dare la precedenza, violazione per la quale è stato anche sanzionato dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto.

Sulla base del rapporto redatto dalla Polizia Municipale, infatti, deve ritenersi provato che egli si sia immesso in strada malgrado stesse sopraggiungendo il motoveicolo del Monet – del quale, in pieno giorno e in condizioni di visibilità normali, avrebbe potuto e dovuto avvedersi – così determinando la causazione del sinistro.

Al riguardo, è sufficiente osservare che le dichiarazioni del ***, soggetto estraneo ai fatti che ha assistito alla collisione da posizione ravvicinata, sono incompatibili con la ricostruzione fornita da FORET, che dunque deve essere ritenuta non credibile, in quanto evidentemente resa al fine di discolparsi e attribuire la responsabilità all’altro conducente.

Quanto alla condotta di guida del Monet, dalle risultanze dell’istruttoria non vi è alcun elemento dal quale possa desumersi un suo concorso di colpa nella causazione del sinistro.

La circostanza che l’autovettura avesse la freccia inserita, infatti, anche se provata, non esonererebbe il conducente da responsabilità, dal momento che questi avrebbe comunque dovuto segnalare l’intenzione di immettersi con adeguato anticipo e attendere che la strada fosse sgombra prima di procedere alla manovra.

La responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura può inoltre desumersi dalla circostanza che l’impatto tra i veicoli è stato laterale (dalla relazione della Polizia Municipale a pag. 2: “P.A.U. fianco anteriore sinistro. Danni: rottura specchio retrovisore sinistro con rotazione di circa 90, ammaccatura sull’angolare anteriore sinistro, tracce di lavoro sul cerchio pneumatico anteriore sinistro”), a dimostrazione del fatto che la stessa si è immessa in strada quando il motoveicolo la stava già affiancando.

Il Monet, dunque, a quel punto non ha potuto fare altro che tentare una manovra di emergenza sterzando a sinistra, come riportato dal ***, purtroppo senza riuscire ad evitare la collisione.

Quanto, infine, alla presunta violazione da parte del Monet. delle norme di cui agli artt. 140 e 141 Codice della Strada, la relativa allegazione da parte della difesa di ALFA in sede di note conclusive deve essere ritenuta tardiva, in quanto avvenuta dopo la scadenza del termine per il deposito della prima memoria di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. e, dunque, a preclusioni già maturate.

  1. Una volta accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato ALFA nella determinazione del sinistro, occorre soffermarsi sull’accertamento del nesso di causalità tra la collisione e le gravi lesioni riportate dal Monet.

Come di desume dalla documentazione sanitaria presente in atti, il Monet ha riportato un grave politraumatismo, con diagnosi di Pronto Soccorso di emorragia cerebrale intraparenchimale e fratture costali emitorace destro, a cui è seguito uno stato di coma vegetativo persistente post trauma cranioencefalico.

La difesa di ALFA sostiene che l’emorragia cerebrale diagnosticata al Monet in data 08.11.2013 sia di natura spontanea e non traumatica e che sia stato un ictus da ischemia cerebrale, e non l’urto con l’autovettura, a determinarne la caduta a terra. In particolare, viene allegato che il Monet era affetto da “carcinoma prostatico in chemioterapia con multiple ripetizioni ossee”, per questo da considerarsi soggetto a rischio di emorragia cerebrale.

Sul punto, occorre partire dalle risultanze della consulenza tecnica medico legale effettuata dal dott. Perot, che si è avvalso dell’opera dell’ausiliario neurologo dott. Corrao.

Nella relazione a pagina 50 si legge che “In particolare è bene richiamare, con riferimento all’emorragia cerebrale, i contenuti della relazione specialistica acquisita, ove si rileva che “le lesioni emorragiche riscontrate nella TC dell’8.11.13 sono sicuramente acute, di data recente..” e che “..le minute emorragie cerebrali acute sia omolaterali, sia controlaterali, in un paziente scoagulato, sono probabilmente post-traumatiche, causate da forza “di taglio” lungo l’asse del coupe-controcoupe..l’emorragia capsulolenticolare..può essere inquadrata come ematoma post-traumatico..” e infine che “..è assai probabile che esiste una nesso di causalità diretta tra l’azione traumatica descritta in anamnesi (incidente del 8.11.13) e almeno la maggior parte delle emorragie cerebrali riscontrate”. In riferimento all’ “accertare se, nel frangente temporale immediatamente antecedente alla caduta al suolo, il Monet fu colto da ictus da ischemia cerebrale, valutando l’eventuale incidenza eziologica di tale evento rispetto alla caduta medesima e alle conseguenze di quest’ultima sull’integrità psico-fisica del danneggiato (e sulla sua successiva morte)”, si può rilevare, anche all’esito della acquisita relazione radiologica, non sussistano elementi deponenti in tal senso”.

Le conclusioni del CTU devono essere condivise, in quanto rese all’esito di un esame completo della documentazione medica presente in atti, congruamente motivate e prive di vizi logici.

In particolare, le pregresse condizioni di salute del Monet sono state debitamente tenute in considerazione nel corso della consulenza neurologica resa dal dott. C., riportata a pagina 4-12 della relazione, all’esito della quale si è ritenuta assai probabile l’esistenza del nesso di causalità tra l’azione traumatica (incidente del 8.11.13) e almeno la maggior parte delle emorragie cerebrali riscontrate. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di ALFA, inoltre, il CTU ha risposto puntualmente alle osservazioni del proprio CTP, a pagina 58-62 della propria relazione.

In ordine all’accertamento del nesso di causalità, osserva il Giudice che, nel giudizio civile, all’attore è richiesto di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria domanda secondo il criterio del “più probabile che non” e che, nel caso di specie, tale onere è stato adeguatamente assolto.

La consulenza tecnica medico – legale svolta, come sopra anticipato, ha ritenuto assai probabile che l’emorragia cerebrale riportata dal Monet fosse di origine traumatica e la caduta riportata in seguito al sinistro rappresenta senza dubbio un evento lesivo idoneo a determinare una simile conseguenza.

Al contrario, la tesi che il Monet sia stato colto da ictus nei pochi secondi intercorsi tra la collisione con l’autovettura e la caduta a terra, risulta, oltre che priva di riscontri dal punto di vista medico, anche del tutto inverosimile, se solo si considera come si sono svolti i fatti. Dalla ricostruzione operata dalla Polizia Municipale nel proprio rapporto risulta, infatti, che il Monet abbia sterzato a sinistra per cercare di evitare l’impatto con l’autovettura, e dunque sia stato fino all’ultimo cosciente e in grado di controllare il proprio motociclo, circostanza da ritenere incompatibile con il sopraggiungere di un ictus.

  1. Circa i profili afferenti alle conseguenze dannose causate dall’illecito, oggetto della domanda risarcitoria, è necessario preliminarmente verificare se il decesso di Monet, avvenuto il 17/02/2015 in seguito ad una polmonite, debba essere considerato causalmente ricollegabile al sinistro avvenuto quindici mesi prima.

Sostengono gli attori, al riguardo, che “la tetraplegia flaccida e le condizioni respiratorie, conseguenze e postumi diretti del trauma cranico subito nel sinistro del 08.11.2013, sicuramente hanno accelerato il decadimento fisico generale del signor P.G.Monet esponendolo in particolar modo a possibili infezioni soprattutto a carico delle vie respiratorie a causa della postura obbligata in carrozzina, del sondino naso-gastrico a permanenza senza dimenticare il danno evidente alla sua responsività immunitaria. Nulla vieta di pensare e sostenere che il focolaio polmonitico, in condizioni di base diverse da quelle descritte, così come si possono ipotizzare in assenza del gravissimo trauma che gli è occorso, in condizioni per così dire “normali”, non sarebbe capitato o, se anche fosse capitato, avrebbe avuto un decorso e, soprattutto, un esito ben diverso”.

Dall’istruttoria svolta, tuttavia, non è emersa la prova che il decesso del Monet sia da considerare una conseguenza immediata e diretta del sinistro per cui è causa.

In primo luogo, infatti, occorre osservare che il CTU, al quale era stato chiesto di “accertare e descrivere la natura e l’entità delle lesioni subite da Monet in occasione del sinistro per cui è causa”, nulla afferma quanto alla riconducibilità del decesso per polmonite alle conseguenze del sinistro.

Non vi sono, dunque, elementi per affermare che tale patologia sia da annoverare tra le conseguenze del sinistro e non rappresenti, invece, una serie causale autonoma, di per sé idonea a causare il decesso di una persona non più giovane e affetta da una patologia tumorale, come era il Monet.

A quanto sopra occorre aggiungere che, da quanto emerge dalla relazione peritale, non risulta che la vittima abbia patito una riduzione della propria aspettativa di vita in conseguenza del sinistro, avendo il CTU stimato che per il Monet “all’epoca dei fatti da poco settantanovenne, vi era una presumibile aspettativa di vita di circa 1-2 anni, peraltro con possibili ripercussioni sfavorevoli sulla stessa riconducibili al quadro di comorbilità da cui il Sig. Monet risultava affetto”.

In assenza di prova del nesso causale, dunque, deve ritenersi che il sinistro in questione abbia cagionato non la morte della vittima, ma la grave compromissione del suo stato di salute, risarcibile sub specie di danno da invalidità permanente (che, giova ricordare, non troverebbe riconoscimento qualora il decesso della vittima fosse da ricondurre alle lesioni).

  1. Tutto ciò promesso, venendo ai profili inerenti al quantum debeatur, occorre in primo luogo trattare del risarcimento del danno subito da Monet e richiesto dagli eredi F.G., M.N., M.D., M.G. e M.S., questi ultimi due rappresentati in giudizio dai genitori M.L. e P.I..

Al riguardo, è principio pacifico che, se la vittima di lesioni personali, prima o dopo la guarigione, muore per cause diverse dalle lesioni stesse, il diritto al risarcimento del danno biologico acquisito dal de cuius si trasferisce nel patrimonio degli eredi.

Ferma, dunque, la configurabilità e la risarcibilità del danno biologico, si tratta di verificare secondo quale criterio procedere alla sua liquidazione nel caso in cui la vittima sia deceduta medio tempore, per causa diversa dalle lesioni.

Come noto, infatti, i criteri adottati per la liquidazione del danno alla salute tengono conto dell’età del soggetto leso, in quanto il danno risulta tanto maggiore, quanto minore è l’età della vittima. Quando, però, il danneggiato muore prima che gli sia stato liquidato il risarcimento, la durata della vita è nota: essa non costituisce più un dato presunto (sulla base della mortalità media della popolazione), ma un dato reale: ne consegue che il Giudice, nella liquidazione del danno, deve tenere conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta (in termini Cass. sez. III, 18/01/2016, n. 679: In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto).

Al riguardo, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2018 ha elaborato un’apposita tabella, funzionale alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell’ipotesi in cui un soggetto, che subisce una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita. L’osservatorio ha anche precisato che il predetto danno, talvolta definito come “danno biologico intermittente”, poiché danno liquidato in un intervallo (fra la data della lesione e la data del decesso), va meglio qualificato come “danno definito da premorienza” in ragione della sua struttura di danno subito (irreversibilmente e non in modo intermittente) nell’intervallo temporale compreso fra l’illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto.

L’osservatorio ha adottato un criterio liquidativo che usa quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati nelle Tabelle di Milano; esso corrisponde al rapporto tra risarcimento medio e l’aspettativa di via media.

La tabella in questione tiene altresì in debito conto la circostanza che il danno non patrimoniale è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi e, per tale motivo, distingue un “danno non patrimoniale per il primo anno”, un “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno” ed un danno per ogni ulteriore anno di vita vissuta che si andrà ad addizionare al secondo.

Si prevede poi la possibilità di modificare il dato tabellare fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso concreto.

Le considerazioni poste a fondamento della predetta tabella e della superiore distinzione appaiono condivisibili perché tengono conto, da un lato, della durata effettiva della vita del soggetto danneggiato e, dall’altro, della circostanza che la sofferenza soggettiva di chi subisce una lesione di tipo permanente è maggiore nei primi anni e decresce nel tempo (così Cass. Civ., sent. n. 2297/2011; Cass. civ., sent. n. 10897/2016).

Venendo alla liquidazione, il CTU, con motivazione condivisibile, tenuto conto dell’estrema gravità del quadro clinico del M., ha stimato il danno da invalidità permanente nella misura del 100%.

Dal momento che Monet è deceduto nel corso del secondo anno successivo al sinistro, deve essere presa in considerazione la relativa voce prevista nella suddetta tabella per il “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno”, pari ad Euro 91.755,00.

Quanto alla c.d. personalizzazione del danno, occorre tenere conto che Monet ha patito una compromissione totale del proprio stato di salute, con la diagnosi di coma vigile, afasia, tetraplegia, e che, anche dopo aver ripreso una condizione di coscienza, non ha mai nemmeno potuto fare ritorno alla propria casa (vedasi la lettera di dimissioni del 08/04/2014 dalla clinica Sol et Salus). Le condizioni particolarmente penose in cui la vittima ha vissuto nell’arco di tempo trascorso tra il sinistro e il decesso, cui certamente corrisponde una sofferenza soggettiva di grado elevatissimo, giustificano il riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura massima del 50%.

In conclusione, quindi, il danno derivante dalla lesione alla salute definito da premorienza deve essere liquidato nella somma totale di Euro 137.632,50.

Quanto all’inabilità temporanea, essa è stata stimata dal CTU in un danno biologico temporaneo assoluto fino al 10/02/2014, data in cui la situazione della vittima deve essere considerata stabilizzata, per un totale di 94 giorni ed Euro 13.818,00. L’utilizzo del valore massimo di Euro 147,00 per il punto base di invalidità temporanea totale si giustifica in ragione dell’entità, della natura e della durata dell’invalidità temporanea accertata, caratterizzata dal susseguirsi di ricoveri ospedalieri.

In conclusione, quindi, il danno da riconoscersi agli eredi è da quantificare nella somma totale di Euro 151.450,50.

  1. Venendo, quindi, alla domanda proposta dagli attori iure proprio, nel caso di specie può essere risarcito il danno non patrimoniale conseguente non alla perdita del proprio congiunto, per le ragioni già espresse in precedenza, ma alle gravi lesioni riportate dallo stesso (rispettivamente marito, padre, nonno e fratello degli attori).

Il danno riflesso (o “da rimbalzo”), di elaborazione pretoria, può essere definito come quel danno, conseguente ad un evento dannoso, che si produce, non nella sfera della vittima diretta del fatto illecito, bensì dei suoi prossimi congiunti e che è risarcibile, iure proprio, in ragione della (possibile) natura plurioffensiva del fatto illecito (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 01/07/2002, n. 9556, Cass. civ., sez. III, 31/05/2003, n. 8827 e n. 8828).

Ed invero, in giurisprudenza, è pacifico che il danno da uccisione o grave lesione del congiunto, “in quanto danno – conseguenza, consiste in una perdita, ossia nella privazione di un valore personale, costituito dall’irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali essi normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che, in relazione alle diverse situazioni, possono avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo” (così Cass. civ. sez. III, 31/05/2003, n. 8828).

Dagli atti di causa è emerso che Monet conviveva con la moglie Fedez Grenoble e che i tre figli L., D. e N. abitavano nello stesso palazzo dei genitori, frequentando regolarmente il padre, soprattutto nella giornata della domenica, quando la famiglia era solita riunirsi.

Quanto ai parenti non conviventi con la vittima, nel caso di specie i nipoti G. e S. e la sorella A.M., è principio ormai pacifico in giurisprudenza che “il fatto illecito, costituito dalle gravissime lesioni patite dal congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella conseguenze pregiudizievoli sul rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, restando irrilevante, per l’operare di detta presunzione, la sussistenza di una convivenza tra gli stretti congiunti e la vittima del sinistro” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016). Dall’istruttoria orale svolta è inoltre emerso che P.G.M. frequentava regolarmente sia i nipoti sia la sorella (si vedano le testimonianze di B.O. e T.L.).

In considerazione delle gravissime lesioni subite da Monet, può ritenersi provato il danno non patrimoniale subito dai suoi prossimi congiunti, consistente nella compromissione del rapporto parentale, nella sofferenza interiore e nello sconvolgimento delle abitudini di vita, che gli stessi hanno patito in conseguenza del sinistro per cui è causa.

Quanto alla liquidazione del danno, essa dovrà avvenire in via equitativa, in considerazione anche del fatto che la tabelle in uso presso il Tribunale di Milano indicano, per la quantificazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, solo dei limiti massimi, coincidenti con quelli previsti per la diversa ipotesi del danno da perdita del congiunto.

In considerazione, dunque, dell’età del soggetto leso, della durata della sopravvivenza, della circostanza che i figli erano adulti al momento del fatto e che la vittima non era l’unico soggetto convivente con moglie e figli, si stima equo attribuire alla moglie F.G. e ai figli M.D., M.L. e M.N. la somma di Euro 82.980,00 ciascuno, pari alla metà del valore minimo previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita del congiunto. Analogo criterio può essere utilizzato per la liquidazione del danno a favore della sorella M.A.M. e dei nipoti M.G. e M.S. (prendendo come riferimento, per questi ultimi, la voce di danno prevista per il danno subito dal nonno per la perdita del nipote). A favore della sorella e dei nipoti della vittima deve essere, pertanto, liquidata la somma di Euro 12.000,00 per ciascuno.

  1. Sulle somme totali andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l’ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.

A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege fino al saldo effettivo.

  1. A parte attrice, che ha visto liquidata una somma nettamente inferiore rispetto a quanto richiesto, spetta la refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, nella misura di 2/3, con compensazione per il restante 1/3.
  2. Le spese di CTU, già liquidate, andranno definitivamente poste a carico delle parti convenute, prevalentemente soccombenti, con obbligo solidale di rimborso a favore di parte attrice di quanto anticipato a titolo di acconto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone

1) Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto condanna i convenuti in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, che si liquidano come segue:

– Euro 151.450,50 a favore degli eredi F.G., M.D., M.N., M.G. rappresentato dai genitori M.L. e P.I., M.S. rappresentato dai genitori M.L. e P.I., ciascuno per la propria quota di eredità;

– Euro 82.980,00 a F.G.;

– Euro 82.980,00 a M.D.;

– Euro 82.980,00 a M.N.;

– Euro 82.980,00 a M.L.;

– Euro 12.000,00 a M.A.M.;

– Euro 12.000,00 a M.G., rappresentato dai genitori M.L. e P.I.;

– Euro 12.000,00 a M.S., rappresentato dai genitori M.L. e P.I.; oltre rivalutazione e interessi legali come indicati in motivazione;

2) Condanna le parti convenute in solido tra loro alla refusione a favore di parte attrice delle spese di lite nella misura di 2/3, che si liquidano per l’intero in Euro 1.713,00 per spese non imponibili e in Euro 31.973,57 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;

3) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate, a carico delle parti convenute, con obbligo solidale di rimborso a favore di parte attrice di quanto anticipato a titolo di acconto;

4) Dichiara la sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Rimini, il 11 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2019.