EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE PERUGIA BOLOGNA VITERBO RIETI VICENZA

EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE
EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE
  1. Purtroppo al dolore per la perdita di un congiunto si accompagnano amare dispute per la divisione dei beni, dispute che possono rovinare i rapporti personali e bloccare per lungo tempo l’eredità.
  2. Occorre allora rivolgersi ad un professionista che, con discrezione e diplomazia si adoperi per comporre i dissidi e rasserenare gli animi affinchè ciascuno giunga a ritenersi soddisfatto della quota ottenuta.
  3. dell’Avvocato Successioni BOLOGNA ,  Avvocato Successioni RAVENNA Avvocato Successioni VICENZA TIENE  TREVISO Avvocato Successioni FORLI offre
  4. la propria consulenza sia per la fase stragiudiziale che per quella dell’eventuale contenzioso, assistendo il Cliente in ogni ambito: dall’accettazione dell’eredità (con o senza beneficio d’inventario),
  5. alla dichiarazione di successione (mediante l’assistenza di un esperto commercialista), nell’eventuale redazione dell’inventario, nella fase di vendita dei beni ereditari, nonché nell’azione di divisione ereditaria (sia dinanzi gli organi di mediazione e conciliazione, che dinanzi il Tribunale competente),
  6. se occorre impgnar eil testamento testamento, di petizione di eredità, di nomina del curatore dell’eredità giacente, di esonero dell’esecutore testamentario, e più in generale, in ogni altra azione che si rendesse necessaria per la tutela del proprio assistito.

– redazione della dichiarazione di successione;
– accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario;
rinuncia all’eredità;
– redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà;
– interpretazione delle clausole testamentarie;
– impugnazione del testamento;
– mediazione e contenzioso ereditario;
– divisione ereditaria;
– donazioni;
– successioni internazionali.

EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE PERUGIA BOLOGNA VITERBO RIETI VICENZA
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  1. Inizialemente il cliete chiede  una prima approfondita consulenza e parere e ricerca giurisprudenza 

  2.  acquisendo tutti gli elementi possibili per suggerire i rimedi giudiziali e/o stragiudiziali a tutela del Cliente.

  3. Un buon avvocato deve  riuscire a trovare la migliore soluzione possibile anche per dirimere le conflittualità che dovessero sorgere tra gli eredi.

  4. Il legale dopo aver individuato i termini del problema propone apriori rimedi di natura stragiudiziale volti a superare l’impasse per poter giungere ad un accordo

  5. La successione si apre al momento della morte di una persona, nel luogo del suo ultimo domicilio e può essere di due tipi:

Divisione ereditaria dell’Avvocato Successioni BOLOGNA ,  Avvocato Successioni RAVENNA Avvocato Successioni VICENZA TIENE  TREVISO Avvocato Successioni FORLI

  • Impugnazione Testamento dell’Avvocato Successioni BOLOGNA ,  Avvocato Successioni RAVENNA Avvocato Successioni VICENZA TIENE  TREVISO Avvocato Successioni FORLI
  • DIRITTO SUCCESSIONI TESTAMENTO dell’Avvocato Successioni BOLOGNA ,  Avvocato Successioni RAVENNA Avvocato Successioni VICENZA TIENE  TREVISO Avvocato Successioni FORLI
  • Eredità giacente dell’Avvocato Successioni BOLOGNA ,  Avvocato Successioni RAVENNA Avvocato Successioni VICENZA TIENE  TREVISO Avvocato Successioni FORLI
EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE PERUGIA BOLOGNA VITERBO RIETI VICENZA
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ONORARI CONCORDATI CON IL CLIENTE EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE

DIRITTO DI FAMIGLIA

SUCCESSIONI

  • Separazione consensuale e giudiziale

  • Divorzio congiunto e giudiziale

  • Assegno di mantenimento del minore

  • Modifica delle condizioni economiche

  • Cause di accertamento della paternità

  • Scioglimento comunione ereditaria

  • Impugnazione testamento

  • Azione di rivendica di beni ereditari

  • Azioni di riduzione

  • – redazione della dichiarazione di successione;

    – accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario;

    – rinuncia all’eredità;

    – redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà;

    – interpretazione delle clausole testamentarie;

    – impugnazione del testamento;

    – mediazione e contenzioso ereditario;

    – divisione ereditaria;

    – donazioni;

    – successioni internazionali.

RISARCIMENTO DANNI

  • Da circolazione veicoli

  • Patrimoniali e non patrimoniali per inadempimento e per fatto illecito cagionato da terzi

TESTAMENTO
AVVOCATO ESPERTO TESTAMENTI EREDITA’

IL TESTAMENTO OLOGRAFO EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE

Vi è la possibilita’ di fare un testamento senza notaio, cioè a casa propria  si chiama in questo caso testamento olografo senza la necessaria presenza del notaio o dei testimoni.
Si consiglia, però, in questo caso di rivolgersi ,  Avvocato Successioni RAVENNA Avvocato Successioni VICENZA TIENE  TREVISO Avvocato Successioni FORLI

olografo.
Orbene, il testamento olografo per essere valido deve rispettare determinati requisiti:
– deve essere, anzitutto, compilato per iscritto, di pugno del testatore, in tutte le sue parti;
– deve essere sottoscritto con firma autografa o comunque con un nome che identifichi senza dubbio, l’identità, del testatore;
– deve contenere la data, cioè l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui l’atto è stato redatto.

– redazione della dichiarazione di successione;
– accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario;
– rinuncia all’eredità;
– redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà;
– interpretazione delle clausole testamentarie;
– impugnazione del testamento;
– mediazione e contenzioso ereditario;
– divisione ereditaria;
– donazioni;
– successioni internazionali.

EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE PERUGIA BOLOGNA VITERBO RIETI VICENZA
EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE PERUGIA BOLOGNA VITERBO RIETI VICENZA

 

EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE AVVOCATO ESPERTO PERUGIA BOLOGNA VITERBO RIETI VICENZA

Possesso – Effetti – Usucapione – In genere comunione ereditaria – Usucapione da parte del coerede della quota degli altri eredi – Ammissibilità – Condizioni – Possesso a titolo di comproprietà – Mutamento in possesso esclusivo – Necessità. Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|4 maggio 2018| n. 10734 Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|10 luglio 2017| n. 17022Divisione – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Formazione dello stato attivo dell’eredita’ – Collazione ed imputazione – Resa dei conti – Oggetto – In genere collazione per imputazione – Assenza di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari – Prelevamento da parte degli eredi non donatari – Modalità – Fattispecie.

In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, a seguito della collazione per imputazione di un immobile ad opera del coerede donatario ed in presenza di un compendio ereditario relitto composto da partecipazioni societarie, aveva attribuito, in favore del coerede non donatario, a titolo di prelevamenti ed in mancanza di beni nell’asse ereditario omogenei a quello conferito, un determinato numero di dette quote, sì da renderne, all’esito delle operazioni divisionali, la partecipazione societaria superiore a quella del coerede donatario).

EREDITA’ C PERUGIA BOLOGNA VITERBO RIETI VICENZA
EREDITA’ C PERUGIA BOLOGNA VITERBO RIETI VICENZA

 

Il coerede che dopo la morte del “de cuius” sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”. Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione “iuris tantum” che abbia agito nella qualità e operato anche nell’interesse degli al

Divisione ereditaria e collazione – Divisione ereditaria – Godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal de cuius ad uno degli eredi – Non qualificabile come donazione soggetta a collazione – Ratio – Arricchimento procurato dalla donazione – Impossibilità di identificarlo con il vantaggio che il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della res comodata – Utilità non rappresentante il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti – Contenuto tipico del comodato stesso – Esclusione della causa della donazione – Comodato pattuito per un periodo alquanto lungo od in relazione a beni di notevole valore – Insussistenza dell’animus donandi – Temporaneità del godimento concesso al comodatario – Verifica della sussistenza dello spirito di liberalità – Valutazione con riferimento al momento originario della concessione in uso gratuito dell’immobile – Prova del fatto che da quel momento il de cuius aveva inteso consentire l’utilizzo dell’immobile senza limiti temporali – Rapporti tra familiari – Possibilità di considerare una concessione in uso anche a lungo tempo come rientrante nei limiti dei doveri di solidarietà e di assistenza – Fattispecie – Impossibilità di ravvisare una donazione indiretta a favore del convenuto – Mero comodato – Immobile poi tornato alla madre – Fruizione dell’immobile anche da parte del convenuto solo per ospitalità della madre – Inconfigurabilità di qualsiasi depauperamento del patrimonio del de cuius per effetto del concorrente utilizzo del bene da parte del convenuto – Non rilevanza di tale concessione né in sede di riunione fittizia né ai fini della collazione

Corte di Cassazione, Sezione 6, Civile, Ordinanza 6 marzo 2017, n.5505

EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE ‘mortis causa’ – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – Autografia testamento redatto, in tutto o in parte, ‘a mano guidata’ – Conseguenze – Esclusione dell’autografia – Fondamento.

La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l’accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l’effettiva finalità dell’aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell’adiuvato – che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.

EREDITA’ CAUSE TESTAMENTARIE di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 14 giugno 2013, n.15026

Divisione – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Formazione dello stato attivo dell’eredità – Collazione ed imputazione – Oggetto – In genere – Collazione – Presupposti – Asse da dividere – Esistenza – Necessità – Fondamento.

La collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l’asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un “relictum” da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione.

Tribunale Roma, Sezione 10, Civile, Sentenza 13 maggio 2013, n.10286

Accertamento donazione dissimulata – De cuius – Donazioni in vita – Collazione ereditaria – Finalità – Formazione della massa ereditaria – Obbligo di collazione – Sussistenza all’apertura della successione – Effetti.

La collazione ereditaria, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, costituisce uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare equilibrio e parità di trattamento ai vari condividenti e, dunque, a garantire ad essi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionati alla propria quota. L’obbligo della collazione, pertanto, sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione ed i beni donati devono essere conferiti a prescindere da una espressa domanda dei condividenti, in quanto a tal fine sufficiente la domanda di divisione e la menzione, in essa, della esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. L’azione contemplata dalla disposizione di cui all’art. 737 c.c., pertanto, è finalizzata unicamente all’accertamento dell’obbligo del coerede che ha ricevuto beni in donazione a procedere alla collazione, in matura o mediante imputazione, e costituisce, in quanto tale, atto strumentale alla divisione ereditaria. (Nella specie a differenza di quanto dedotto da parte attrice, il chiesto accertamento della donazione dissimulata non fa ricadere l’immobile nella massa ereditaria ex artt. 737 e 746 c.c., poiché non sono tali gli effetti delle richiamate disposizioni, attinenti, per quanto innanzi, all’istituto della collazione che postula come suo fondamento l’acquisizione del donatum all’asse ereditario in rapporto necessariamente strumentale alle operazioni di divisione ereditaria, ovvero nelle ipotesi di azione di riduzione).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 1 dicembre 1993, n. 11873
Successione legittima necessaria – Riduzione – Determinazione della porzione disponibile
Per accertare la lesione di legittima e` necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioe`, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalita` fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).

Cassazione Civile Ordinanza 2914/2020 – Successioni: legittimario completamente pretermesso non assume lo status di erede prima della azione di riduzione

La Corte di Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 7 febbraio 2020, n. 2914, in tema di successioni ereditarie ha precisato che se non c’è patrimonio residuo in quanto l’asse ereditario è stato integralmente svuotato in vita dal de cuius, il legittimario non assume la qualità di erede fintanto che non eserciterà l’azione di riduzione, con relativo provvedimento del giudice. 

, solo l’erede, a seguito della confusione dei patrimoni, può rispondere delle obbligazioni (anche tributarie) del de cuius e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, “grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa” (v. Cass. n. 2820 del 2005), senza che possa in contrario invocarsi il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, norma che, comportando una eccezione ai principi generali in tema di obbligazioni, è strettamente applicabile all’ipotesi in essa contemplata, ossia l’imposta di successione, ipotesi del tutto diversa da quella di un debito ereditario (nella specie, obbligazione tributaria del de cuius), dovendo peraltro evidenziarsi che il creditore che voglia ottenere l’accertamento giudiziale di un credito vantato nei confronti di un soggetto deceduto nel caso in cui non vi siano (ancora) eredi, può sempre proporre istanza di nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c..

 

 

Nello specifico, ad avviso della Corte: in caso di assenza di relictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione. Invero, qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l’esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere od a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell’asse ereditario io (cfr. Cass., sent. n. 19527 del 2005). 

 

Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (v. Cass., sent. n. 16635 del 2013).

  

Cass. civ. Sez. II, 07-09-2009, n. 19283

 

Fondatamente il ricorso censura questo punto della sentenza: il concetto di beni mobili portato dall’art. 812 c.c. è infatti onnicomprensivo, includendo in sè, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo. Pertanto l’espressione “mobili”, riferita ai beni che corredano un’abitazione, non autorizza di per sè ad escludere parte di essi, qualunque ne sia il valore, essendo comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere. La diversa ipotesi affacciata dalla Corte territoriale è quindi smentita sia dal testo normativo, sia dal senso proprio delle parole usate. Incoerente e fallace è l’argomento desunto dal fatto che dai mobili destinati alla erede sia stata esclusa una libreria: ciò non può significare che i beni lasciati alla ***** fossero costituiti solo da mobilia e che nella mobilia non siano compresi i quadri. I quadri, invece, costituiscono parte sostanziale dei mobili di una casa, che sono composti da elementi funzionali ed elementi decorativi, la cui integrazione costituisce l’insieme che correda un’ abitazione. Nè conferisce pregio all’interpretazione del testamento, accolta dalla sentenza impugnata, il riferimento a una lettera proveniente da persona diversa dal testatore e scritta dopo la morte del de cuius e prima della pubblicazione del testamento (avvenuta, stando alla sentenza, il 30 settembre). il concetto di beni mobili portato dall’art. 812 c.c. è infatti onnicomprensivo, includendo in sè, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo. 

l’espressione “mobili”, riferita ai beni che corredano un’abitazione, non autorizza di per sè ad escludere parte di essi, qualunque ne sia il valore, essendo comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere.

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza 27 febbraio 2013, n. 4847
Successione legittima – Coniuge del de cuius – Casa familiare – Diritti di abitazione
Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’art. 540 c. 2, c.c.; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 15 luglio 2003, n. 11030
Successione legittima e testamentaria – Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario – Requisiti
La tempestiva formazione dell’inventario rappresenta elemento costitutivo del beneficio e pertanto deve essere allegata e provata dall’erede che intende far valere la limitazione intra vires della propria responsabilità per i debiti del de cuius.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456
Successione – Successione legittima – Coniuge superstite – Diritto di abitazione sulla casa coniugale – Coniugi separati senza addebito – Assenza di una casa coniugale – Spettanza del diritto – Esclusione. (Cc, articoli 540 e 548)
Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha a oggetto la casa coniugale, ossia l’immobile che in concreto sia adibito a residenza familiare e si identifica con l’immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. Ancorchè l’articolo 548, comma 1, del Cc equipari – quanto ai diritti successori attribuiti dalla legge – il coniuge separato senza addebito al coniuge non separato, la impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare, fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto, ai fini della attribuzione del diritto in parola. Deve concludersi, pertanto, che l’applicabilità dell’articolo 540 del Cc  condizionata alla effettiva esistenza, al momento della apertura della successione, di una casa adibita a abitazione familiare, evenienza che non ricorre allorchè, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 giugno 2015, n. 13407
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE NECESSARIA – REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI – AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) – IN GENERE – Donazione lesiva della legittima – Termine di prescrizione – Decorrenza – Dalla data di apertura della successione – Azione di riduzione proposta dall’erede del legittimario – Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine di prescrizione – Fondamento.
In tema di successione necessaria, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, il termine decennale di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione non essendo sufficiente il “relictum” a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva, senza che rilevi, a tal fine, che la riduzione sia domandata, ai sensi dell’art. 557, primo comma, cod. civ., dall’erede del legittimario, a cui non spetta un diritto autonomo rispetto al suo dante causa, , ove al momento dell’apertura della successione del legittimario risulti già maturata la prescrizione dell’azione di riduzione, resta preclusa all’erede la possibilità di domandare utilmente la stessa, non potendo la morte del legittimario comportare la reviviscenza di un diritto che quest’ultimo aveva già perduto.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 25 febbraio 2004, n. 3747
Successioni “mortis causa” – Successione legittima (“ab intestato”) – Categorie dei successibili

E’  manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 583 cod. civ., nella parte in cui non prevede che, in assenza di altri successibili, l’eredità si devolva al coniuge divorziato, atteso che l’art. 42, ultimo comma, della Costituzione ha rimesso la determinazione delle categorie dei chiamati alla successione legittima alla valutazione discrezionale del legislatore (la quale non incontra altri limiti che quello imposto dal principio costituzionale di tutela della famiglia ai sensi dell’art. 29 Cost. – limite non operante con il venir meno in via definitiva del vincolo matrimoniale, essendo da escludere la configurabilità nel rapporto tra coniugi divorziati di una comunità familiare – nonchè quello derivante dalla direttiva di equiparazione della filiazione naturale a quella legittima dettata dall’art. 30, terzo comma, Cost.), e che, inoltre, la scelta legislativa di non includere tra i successibili l'”ex” coniuge, anche in mancanza di chiamati per diritto di coniugio o di parentela, e di accordargli, in relazione all’eredità, la limitata tutela di cui all’art. 9 bis della legge n. 898 del 1970, e succ. modif. (la quale trova ragione non già nella persistente rilevanza del matrimonio, ma nel fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai definitivamente disciolto ed in esigenze solidaristiche che si proiettano anche dopo la morte del coniuge), non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo d’altro canto inconferente come “tertium comparationis” la disciplina dettata per la successione del coniuge putativo dall’art. 584 cod. civ. e dovendo escludersi che un’indicazione nel senso dell’equiparazione della posizione e dei diritti patrimoniali del coniuge divorziato a quelli del soggetto ancora legato da rapporto di matrimonio sia rintracciabile nell’art. 12 sexies della citata legge sul divorzio.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 15 giugno 1999, n. 5918
Successione testamentaria – Concorrenza con la successione legittima – Attribuzione di un legato ad un erede legittimo
Il principio fissato dall’art. 457 cod. civ. (secondo cui, per la parte dell’asse ereditario della quale il “de cuius” non abbia disposto per testamento, si apre la successione legittima) trova applicazione anche nel caso in cui ad un erede legittimo, con il testamento, sia stato attribuito un legato.

 

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