595 ARTICOLO DIFFAMAZIONE CODICE PENALE
La diffamazione è un reato disciplinato dal Codice Penale italiano all’articolo 595. Ecco una spiegazione dettagliata:
Articolo 595 del Codice Penale
Definizione del reato di diffamazione:
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Aggravanti:
- Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è:
- Reclusione fino a due anni.
- Multa fino a 2.065 euro.
- Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, oppure in atto pubblico, la pena è:
- Reclusione da sei mesi a tre anni.
- Multa non inferiore a 516 euro.
- Se l’offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza, le pene sono aumentate.
Elementi essenziali del reato:
- Offesa alla reputazione altrui: Deve ledere l’onore o il decoro di una persona, ma deve avvenire in presenza di almeno due persone (comunicazione a più persone).
- Assenza della persona offesa: La diffamazione avviene quando il soggetto interessato non è presente (diversamente si tratta di ingiuria, depenalizzata nel 2016 e ora oggetto di azione civile).
- Consapevolezza: L’autore deve essere consapevole che le sue parole o azioni possono offendere la reputazione altrui.
Differenze tra ingiuria e diffamazione:
- Ingiuria (art. 594, depenalizzato): Offesa direttamente rivolta alla persona presente.
- Diffamazione: Offesa pronunciata o comunicata in assenza del soggetto interessato.
Diffamazione online:
Con la diffusione di internet, la diffamazione a mezzo telematico (ad esempio sui social network, forum o siti web) è equiparata alla diffamazione a mezzo stampa, comportando l’aggravante specifica prevista dal secondo comma dell’art. 595. Questo implica pene più severe.
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ART 595 CP AGGRAVANTI
L’articolo 595 del Codice Penale italiano disciplina il reato di diffamazione, e nel testo normativo sono previste specifiche aggravanti che comportano un aumento delle pene. Ecco un approfondimento sulle aggravanti previste:
- Attribuzione di un fatto determinato (comma 2)
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (ad esempio, accusare qualcuno di un comportamento specifico che danneggia gravemente la reputazione), la pena è aumentata:
- Reclusione fino a due anni.
- Multa fino a 2.065 euro.
Questo avviene quando il fatto attribuito è ben definito, concreto e può essere oggetto di verifica.
- Offesa a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità (comma 3)
Se la diffamazione è commessa:
- A mezzo stampa, come giornali, riviste, televisioni, o altri mezzi di comunicazione di massa.
- Con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ad esempio tramite social network, forum, o video pubblicati online.
- In un atto pubblico, come una dichiarazione in assemblee o manifestazioni.
La pena è ulteriormente aggravata:
- Reclusione da sei mesi a tre anni.
- Multa non inferiore a 516 euro.
- Offesa a un corpo o rappresentanza politica, amministrativa o giudiziaria (comma 4)
Se la diffamazione è rivolta a:
- Un corpo politico, come il Parlamento o il Governo.
- Un organo amministrativo o giudiziario.
- Una rappresentanza istituzionale.
La norma prevede un aumento delle pene rispetto alla diffamazione semplice, in ragione del danno all’autorità o al prestigio dell’ente colpito.
Altre considerazioni:
- Diffamazione online: Pubblicare commenti offensivi su piattaforme come Facebook, Instagram o Twitter è considerata una forma di diffamazione a mezzo di pubblicità, con l’aggravante del comma 3.
- Circostanze attenuanti: Possono essere riconosciute, ad esempio, se l’offesa è stata provocata da un comportamento altrui o se c’è stata una pubblica rettifica.
Riepilogo delle pene (in base alle aggravanti):
Tipo di diffamazione | Pena |
Diffamazione semplice | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro |
Con attribuzione di fatto determinato | Reclusione fino a 2 anni o multa fino a 2.065 euro |
A mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa minima di 516 euro |
Contro corpi istituzionali | Pena aumentata rispetto ai casi sopra |
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ART 595 SENTENZE TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il reato di diffamazione, disciplinato dall’articolo 595 del Codice Penale italiano, è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali da parte del Tribunale di Bologna.
Una sentenza significativa riguarda un caso in cui l’imputato è stato condannato per diffamazione ai danni dell’amministratore del condominio in cui risiedeva.
In particolare, l’imputato aveva messo in dubbio la professionalità dell’amministratore, evidenziandone la presunta mancanza di titoli specifici e l’ignoranza delle leggi fiscali.
Inoltre, aveva denigrato l’onorabilità dell’amministratore mediante una vignetta in cui lo stesso veniva paragonato a Pinocchio, alludendo implicitamente alla sua presunta disonestà.
Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice d’Appello, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che tali espressioni fossero chiaramente diffamatorie.
La Corte di Cassazione, successivamente investita del caso, ha annullato senza rinvio la sentenza, riconoscendo l’esercizio del diritto di critica da parte dell’imputato, scriminato ai sensi dell’articolo 51 del Codice Penale.
La Corte ha sottolineato che il requisito della continenza, elemento costitutivo e limite del diritto di critica, riguarda la forma della comunicazione, che non deve trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona criticata.
GIURISPRUDENZA CASSAZIONE 2024 SU DIFFAMAZIONE
Nel corso del 2024, la Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze significative in materia di diffamazione, affrontando temi quali l’uso dei social network, il diritto di critica politica e l’applicabilità di esimenti nel contesto giudiziario.
Diffamazione sui Social Network
La Corte ha ribadito che le offese veicolate tramite piattaforme come Facebook, Instagram o WhatsApp possono configurare il reato di diffamazione aggravata, data la vasta diffusione e l’accessibilità dei contenuti pubblicati.
In particolare, nella sentenza n. 40746 del 6 novembre 2024, la Corte ha escluso la sussistenza del reato di diffamazione in un caso in cui l’individuazione del destinatario dell’offesa non era deducibile con certezza.
In un’altra pronuncia, la sentenza n. 42783 del 21 novembre 2024, la Corte ha escluso l’aggravante del mezzo di pubblicità in un caso di diffamazione avvenuta all’interno di un gruppo WhatsApp con 156 membri, ritenendo che la comunicazione in una chat chiusa non equivalga necessariamente a un mezzo di pubblicità.
Diritto di Critica Politica
In tema di diritto di critica politica, la sentenza n. 17326 del 26 aprile 2024 ha stabilito che tale diritto deve basarsi su fatti reali.
L’attribuzione di condotte criminose senza fondamento fattuale non è scriminata dall’esercizio del diritto di critica e può integrare il reato di diffamazione.
Esimente ex Art. 598 c.p.
La sentenza n. 20520 del 23 maggio 2024 ha affrontato l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 c.p., relativa alle offese contenute in atti giudiziari.
La Corte ha affermato che, ai fini dell’applicabilità di tale esimente, non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell’art. 89, comma 2, c.p.c., essendo distinti i canoni valutativi e la portata delle due disposizioni.
Competenza Territoriale nella Diffamazione a Mezzo Stampa
La sentenza n. 26919 dell’8 luglio 2024 ha chiarito che, in caso di diffamazione commessa attraverso trasmissioni televisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale deve essere stabilita con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, indipendentemente da chi sia l’autore del reato.
Diffamazione a Mezzo Stampa e Canone della Verità
La sentenza n. 4955 del 23 febbraio 2024 ha distinto tra diritto di cronaca e diritto di critica in relazione al canone della verità.
Per l’esercizio del diritto di cronaca è richiesta la verità sostanziale dei fatti narrati, mentre per il diritto di critica, che implica un giudizio soggettivo, non è necessaria l’assoluta obiettività, purché l’opinione espressa non leda l’integrità morale del soggetto.
Queste pronunce evidenziano l’attenzione della Corte di Cassazione nel bilanciare la tutela della reputazione individuale con i diritti costituzionali di libera espressione e di difesa, adattando l’interpretazione delle norme alle evoluzioni tecnologiche e sociali contemporanee.
GIURISPRUDENZA TRIB MILANO SU DFFAMAZIONE
Il Tribunale di Milano ha affrontato numerosi casi di diffamazione, contribuendo significativamente alla giurisprudenza italiana in materia.
Diffamazione tramite E-mail
In una sentenza del 2015, il Tribunale di Milano ha esaminato se l’invio di un’e-mail contenente espressioni offensive potesse configurare l’aggravante prevista dall’art. 595, comma 3, c.p., relativa all’uso di un mezzo di pubblicità.
Il giudice ha stabilito che l’invio di un’e-mail a destinatari specifici non integra tale aggravante, riservata a comunicazioni rivolte a una generalità indeterminata di persone.
Diritto di Critica e Diffamazione
Nel 2016, il Tribunale di Milano ha assolto Marco Tronchetti Provera dall’accusa di diffamazione nei confronti di Carlo De Benedetti, riconoscendo l’esercizio legittimo del diritto di critica.
La sentenza ha sottolineato l’importanza di distinguere tra critica legittima e offesa gratuita, valutando il contesto e il contenuto delle dichiarazioni.
Liquidazione del Danno da Diffamazione a Mezzo Stampa
Il Tribunale di Milano ha elaborato criteri specifici per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da diffamazione a mezzo stampa.
Questi criteri considerano vari elementi, tra cui:
- La notorietà del diffamante.
- La posizione pubblica o professionale del diffamato.
- La natura e la gravità della condotta diffamatoria.
- La diffusione e l’impatto del mezzo utilizzato.
L’obiettivo è garantire una valutazione adeguata delle circostanze specifiche e l’uniformità di giudizio in casi analoghi.
Competenza Territoriale nella Diffamazione Radiotelevisiva
Nel 2024, la Corte di Cassazione, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, ha stabilito che, in caso di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive con attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale si determina in base al luogo di residenza della persona offesa, indipendentemente da chi sia l’autore del reato.
Queste pronunce evidenziano l’approccio del Tribunale di Milano nel bilanciare la tutela della reputazione individuale con i diritti costituzionali di libera espressione e di critica, contribuendo all’evoluzione della giurisprudenza italiana in materia di diffamazione.
GIURISPRIUDENZA CORTE APPELLO VENEZIA SU DIFFAMAZIONE
La Corte d’Appello di Venezia ha emesso diverse sentenze rilevanti in materia di diffamazione, contribuendo all’evoluzione della giurisprudenza italiana su questo tema.
Esimente ex Art. 598 c.p. per Offese in Atti Giudiziari
In una sentenza del 11 luglio 2023, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato l’assoluzione di due avvocati accusati di diffamazione aggravata. Gli imputati, in un atto di citazione, avevano attribuito al notaio B.C.A. la responsabilità morale della morte della madre. La Corte ha ritenuto applicabile l’esimente prevista dall’art. 598 c.p., che esclude la punibilità per offese contenute in atti giudiziari, purché pertinenti all’oggetto della causa.
Liquidazione del Danno Non Patrimoniale da Diffamazione a Mezzo Stampa
Con la sentenza n. 5210 del 2019, la Corte d’Appello di Venezia ha affrontato la quantificazione del danno non patrimoniale derivante da diffamazione a mezzo stampa. In un caso riguardante un articolo diffamatorio su una squadra di calcio, la Corte ha ridotto l’importo del risarcimento, sottolineando l’importanza di valutare l’effettiva portata offensiva dell’articolo e la sua diffusione.
Danno alla Reputazione e Risarcimento
In una decisione del 4 febbraio 2020, la Corte d’Appello di Venezia ha stabilito che, in caso di diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione non è presunto ma deve essere provato, anche attraverso presunzioni semplici. Questo principio evidenzia la necessità di fornire elementi concreti per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Accesso alle Sentenze della Corte d’Appello di Venezia
Queste risorse possono essere utili per approfondire la giurisprudenza in materia di diffamazione e comprendere l’orientamento dei giudici su specifiche questioni legali.
GIURISPRUDENZA CORTE APPELLO BOLOGNA SU DIFFAMAZIONE
La Corte d’Appello di Bologna ha emesso diverse sentenze significative in materia di diffamazione, contribuendo all’evoluzione della giurisprudenza italiana su questo tema.
Diffamazione a Mezzo Internet
In una sentenza del 2022, la Corte d’Appello di Bologna ha affrontato un caso in cui una studentessa universitaria è stata condannata per diffamazione aggravata nei confronti di una professoressa. La studentessa aveva pubblicato online contenuti offensivi rivolti alla docente che l’aveva assistita nell’elaborazione della tesi. La Corte ha ritenuto che l’utilizzo di internet costituisca un mezzo di pubblicità idoneo ad aggravare il reato di diffamazione, data la potenziale diffusione e permanenza delle informazioni sul web.
Esclusione dell’Aggravante del Mezzo di Pubblicità
In un’altra pronuncia, la Corte d’Appello di Bologna ha escluso l’aggravante del mezzo di pubblicità in un caso di diffamazione. La Corte ha ritenuto che, affinché sussista l’aggravante prevista dall’art. 595, comma 3, c.p., è necessario che l’offesa sia rivolta a un numero indeterminato di persone. Nel caso specifico, la comunicazione era avvenuta in un contesto ristretto, non configurando quindi l’aggravante.
ESIMENTI DELLA DIFFAMAZIONE
Le esimenti della diffamazione sono situazioni specifiche previste dalla legge che escludono la punibilità dell’autore del fatto, pur in presenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione. Queste circostanze si basano sul bilanciamento tra il diritto all’onore e alla reputazione e altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione o il diritto di difesa.
Principali esimenti della diffamazione
- Diritto di cronaca (Art. 21 Costituzione)
Il diritto di cronaca esclude la punibilità della diffamazione quando il giornalista o l’autore di una pubblicazione si attiene ai seguenti criteri:
- Verità: I fatti narrati devono essere veri o ragionevolmente verificabili.
- Interesse pubblico: I fatti devono essere di rilevante interesse pubblico e attualità.
- Continenza espressiva: Le modalità di espressione devono essere rispettose e non eccedere i limiti della necessità informativa.
Nota: Se anche uno solo di questi requisiti non è rispettato, l’esimente non si applica.
- Diritto di critica
Il diritto di critica consente di esprimere opinioni, anche forti o polemiche, purché:
- Si basino su fatti veri.
- Non travalichino i limiti della continenza espressiva (non devono essere gratuitamente offensivi).
- Siano pertinenti all’interesse pubblico o alla sfera coinvolta.
La critica politica, in particolare, gode di una protezione maggiore, consentendo un linguaggio più aspro, se non offensivo, ma comunque giustificato dalla necessità del dibattito pubblico.
- Diritto di difesa (Art. 598 c.p.)
Le offese contenute in atti giudiziari o durante un procedimento giudiziario non sono punibili quando:
- Sono pertinenti alla causa.
- Non eccedono i limiti di una critica giuridica legittima.
- Esimente di esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (Art. 51 c.p.)
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere esclude la punibilità, purché la condotta offensiva sia:
- Necessaria per esercitare il diritto o adempiere il dovere.
- Proporzionata e non ecceda quanto necessario.
Ad esempio:
- Un giornalista che pubblica un’inchiesta basata su fatti veri e di interesse pubblico.
- Un pubblico ufficiale che riferisce fatti nel contesto di un’indagine.
- Consenso dell’offeso (Art. 50 c.p.)
Se la persona offesa ha dato il proprio consenso all’uso di espressioni potenzialmente diffamatorie, il fatto non è punibile.
Casi di particolare rilievo
- Critica satirica: La satira, per sua natura esagerata, è scriminata dal diritto di critica purché non travalichi in un attacco personale non giustificato.
- Discussioni sui social media: Le opinioni espresse in contesti pubblici online possono essere esenti da punibilità solo se rispettano i limiti di verità, pertinenza e continenza.
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AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO DIFESA DIFFAMAZIONE
L’Avvocato Sergio Armaroli, nato nel 1967, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna nel 1990 con il massimo dei voti. Dal 2009 è Avvocato Cassazionista, abilitato alla difesa innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Con oltre 30 anni di esperienza, l’Avvocato Armaroli offre assistenza legale in tutta Italia, con particolare attenzione ai reati contro l’onore, tra cui ingiuria, diffamazione e diffamazione a mezzo stampa o tramite altri mezzi di comunicazione di massa.
Il suo studio legale, situato a Bologna, fornisce consulenza e difesa in procedimenti penali relativi a:
- Reati contro la persona: omicidio, lesioni personali, stalking, maltrattamenti, violenza sessuale.
- Reati contro il patrimonio: furto, rapina, estorsione, ricettazione.
- Reati contro la pubblica amministrazione: violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, reati in materia di pubblici appalti.
- Diritto penale d’impresa: bancarotta, reati tributari, reati ambientali ed urbanistici, truffe, false comunicazioni sociali.
- Diritto penale del lavoro: procedimenti penali per infortuni o omicidi colposi sul luogo di lavoro, reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Per contattare l’Avvocato Armaroli, è possibile utilizzare i seguenti riferimenti:
- Telefono: 051 64 47 838
- Email: avvsergioarmaroli@gmail.com
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Per ulteriori informazioni sulle aree di attività e i servizi offerti, è possibile visitare il sito web ufficiale:
L’Avvocato Armaroli è noto per la sua professionalità e competenza nella difesa dei diritti dei propri assistiti, garantendo un supporto legale qualificato e personalizzato.