3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito-BAZZANO MONTEVEGLIO -BOLOGNA

Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l’hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell’art. 5.e. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l’incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che, come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi, (artt. 2,3, 29 Cost.).

La separazione consensuale si basa sull’accordo tra le parti che responsabilmente possono decidere di regolamentare gli effetti di carattere personale e patrimoniale della stessa e esprimere la comune volontà in ordine alle questioni più rilevanti, come eventualmente l’affidamento e il mantenimento dei figli minori.

Il procedimento si instaura con ricorso proposto da  entrambi i coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

Il suddetto accordo è destinato ad acquistare efficacia in seguito all’omologazione del Giudice ossia un controllo dettagliato che si conclude con l’emissione di un provvedimento con il quale questi attesta la legittimità dell’accordo e la sua conformità rispetto agli interessi dei figli minori, laddove vi siano.

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3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito

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  FORLI RAVENNA CESENA : 1) MALASANITA’ DANNO
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allora chiama un avvocato esperto di separazioni 

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spese straordinarie nella separazione Bologna
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Il nostro codice civile prevede l’istituto della separazione personale dei coniugi.

Si tratta di uno strumento attraverso il quale essi possono porre fine alla propria vita coniugale per fatti di diverso tipo che rendono la convivenza intollerabile.

La separazione può essere consensuale o giudiziale.

La separazione consensuale si basa sull’accordo tra le parti che responsabilmente possono decidere di regolamentare gli effetti di carattere personale e patrimoniale della stessa e esprimere la comune volontà in ordine alle questioni più rilevanti, come eventualmente l’affidamento e il mantenimento dei figli minori.

Il procedimento si instaura con ricorso proposto da  entrambi i coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

Il suddetto accordo è destinato ad acquistare efficacia in seguito all’omologazione del Giudice ossia un controllo dettagliato che si conclude con l’emissione di un provvedimento con il quale questi attesta la legittimità dell’accordo e la sua conformità rispetto agli interessi dei figli minori, laddove vi siano.

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Sei alla ricerca di un Avvocato Matrimonialista a Bologna ?

L’esperienza maturata consente di fornire un supporto giuridico qualificato a chi debba affrontare i problemi relativi alla famiglia — di fatto, coniugale, omosessuale — tanto nella sua fase evolutiva, quanto in quella patologica della cessazione della Convivenza, della  Separazione o del Divorzio.

Perché rivolgersi all’ Avvocato Matrimonialista Bologna?

Lo Studio Legale dell’Avvocato Sergio Armaroli studia ed analizza costantemente e meticolosamente l’evoluzione delle leggi e della giurisprudenza in materia Matrimoniale e di Famiglia.

L’avvocato Sergio Armaroli vi fornisce tutela legale sulle cause relative alle separazioni coniugali. Il team di avvocati è specializzato in procedimenti inerenti alla separazione consensuale e separazione giudiziale, interviene per la modifica delle condizioni della separazione e per i ricorsi per l’affido e mantenimento di figli naturali nell’ipotesi di cessazione di convivenze di fatto.

Lo studio avvocato Sergio Armaroli Bologna vi fornisce consulenze legali inerenti le cause di divorzio consensuale e giudiziale. L’avvocato divorzista Bologna Sergio Armaroli assiste i coniugi e/o i conviventi nelle cause di affidamento e di mantenimento dei figli minori, per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autonomi. Inoltre è in grado di fornire assistenza legale in merito all’assegnazione della casa coniugale, degli alimenti e delle questioni patrimoniali connesse alle cause di divorzio e di separazione.

L’esperienza maturata consente di offrire assistenza nell’ambito del diritto della persona e della famiglia, non solo nella tradizionale veste di avvocato delle separazioni e dei divorzi, ma anche nei nuovi ambiti offerti dalla recente legislazione in materia di unioni civili ed accordi di convivenza, che lo Studio predispone e concorda con i clienti in modo mirato ed individualizzato, in base alle specifiche esigenze della coppia.

PENALE DELLA FAMIGLIA

– Ordini di allontanamento 282 ter c.p.p. (Misure cautelari)

– Mobbing

Il mobbing familiare si sostanzia in ripetute condotte irriguardose assunte da parte del convivente nei confronti dell’altro, fino a farle sfociare in atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, spesso anche pubblici.

Stalking

Lo stalking familiare si sostanzia in un comportamento assillante e invasivo della vita del partner, mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive nei suoi confronti che ne condizionano negativamente la vita quotidiana.

– Violazione degli obblighi di assistenza familiare (Artt. 570 e 570 bis c.p.)

– Maltrattamenti contro familiari e conviventi

– Sottrazione di minorenni

– Sottrazione di persone incapaci

– Sottrazione internazionale;

– Abuso dei mezzi di correzione

Lo Studio, inoltre, è organizzato al fine di predisporre accordi pre-matrimoniali, convenzioni matrimoniali ed accordi in vista di separazione e divorzio.

La separazione giudiziale é pronunciata dal Tribunale quando avvengano fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione dei figli.

La separazione giudiziale é pronunciata dal Tribunale quando avvengano fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione dei figli.

Il ricorso per separazione giudiziale instaura un vero e proprio contenzioso regolato dalle norme del codice di procedura civile.

L’art. 151 c.c. stabilisce che il Giudice possa dichiarare, su richiesta di una delle parti, a quale tra i due coniugi sia addebitabile la separazione in ragione dei suoi comportamenti contrari ai doveri derivanti dal vincolo matrimoniale.

Una delle conseguenze più rilevanti della pronuncia di addebito è l’obbligo a carico del coniuge ritenuto responsabile di corrispondere il mantenimento all’altro che non abbia redditi adeguati, quindi non solo quanto risulti necessario per il suo sostentamento ma anche quei redditi che consentano di mantenere un tenore di vita simile a quello sussistente durante la convivenza.  Tuttavia, in assenza di redditi adeguati, il mantenimento dell’altro coniuge spetta anche quando non vi sia stata richiesta di addebito.

DIRITTO MATRIMONIALE, AVVOCATO PER SEPARAZIONI BOLOGNA

Il ricorso per separazione giudiziale instaura un vero e proprio contenzioso regolato dalle norme del codice di procedura civile.

L’art. 151 c.c. stabilisce che il Giudice possa dichiarare, su richiesta di una delle parti, a quale tra i due coniugi sia addebitabile la separazione in ragione dei suoi comportamenti contrari ai doveri derivanti dal vincolo matrimoniale.

Una delle conseguenze più rilevanti della pronuncia di addebito è l’obbligo a carico del coniuge ritenuto responsabile di corrispondere il mantenimento all’altro che non abbia redditi adeguati, quindi non solo quanto risulti necessario per il suo sostentamento ma anche quei redditi che consentano di mantenere un tenore di vita simile a quello sussistente durante la convivenza. 

 Tuttavia, in assenza di redditi adeguati, il mantenimento dell’altro coniuge spetta anche quando non vi sia stata richiesta di addebito.

Al coniuge cui sia addebitata la separazione spetta, invece, esclusivamente il diritto agli alimenti, ossia il diritto di ottenere i redditi sufficienti a soddisfare i bisogni essenziali.

La crisi della famiglia porta con sè una serie di problematiche delle più svariate da quelle chi riguardano l’affidamento e il mantenimento dei figli, a quelle che riguardano il diritto all’assegno di mantenimento del coniuge più debole, ai diritti comunque permanenti in capo al coniuge separato quali per esempio quello successori salvo casi eccezionali ,

Inoltre va valutata la  cessazione della comunione dei beni se regime patrimoniale scelto dalla coppia, l’eventuale diritto alla pensione di reversibilità del coniuge superstite anche in caso di successive nozze ed altro.

In qualità di matrimonialista, l’Avvocato Sergio Armaroli  possiede una consolidata esperienza nella delicata materia dei rapporti di coniugio, quali separazioni, divorzi, convivenza, matrimonio, adozione ed altre questioni di diritto di famiglia, materia in cui è esperto l’avvocato Sergio Armaroli  potrà fornirvi ogni  supporto per la migliore tutela dei diritti delle parti in causa.

I singoli casi vengono trattati con l’attenzione alla persona e la delicatezza che la materia richiede, cosicché i diritti dei coniugi siano fatti valere adeguatamente, e si giunga prontamente, e con il minore trauma possibile, specie in presenza di figli minori, ad una composizione della controversia e/o ad una celere definizione giudiziaria della stessa.

La procedura per la separazione consensuale è particolarmente agevole.

Essa presuppone, tuttavia, la previa conciliazione e accordo dei coniugi su tutte le questioni legali che detta separazione implica.

In questo, lo Studio dell’avvocato matrimonialista Bologna Sergio Armaroli può fornire l’assistenza che deriva dalla propria provata esperienza.

Una volta raggiunto un accordo su tutte le clausole, è possibile presentare il ricorso in Tribunale.

L’avvocato matrimonialista Bologna Sergio Armaroli per attività di consulenza, assistenza e redazione dei ricorsi, nonché per la presa in carico globale dei propri assistiti lungo tutto l’iter processuale sino alla compiuta separazione/divorzio; inoltre, è esperta di problemi relativi al diritto di famiglia, quali ad esempio: determinazione e richiesta assegno mantenimento; convivenza more uxorio (situazione di fatto con caratteristiche di stabilità simili a quelle del matrimonio) e assegnazione casa coniugale.

Pertanto sarà possibile, rivolgendosi allo studio, affrontare le problematiche:

Separazioni consensuali o giudiziali che prevedano l’affido condiviso o in via eccezionale l’affidamento esclusivo dei figli minori con attenzione al mantenimento sia per la prole che eventualmente per il coniuge;

Divorzio consensuale o giudiziale con particolare attenzione alla problematica riguardante l’assegno divorziale ed ovviamente il mantenimento dei figli minori e non autosufficienti ;

 Modifica delle condizioni di separazione o divorzio proponibili in qualsiasi momento ci siano le condizioni di legge;

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Immagina di poter trovare  un avvocato che ti ascolta e capisce ma al tempo stesso ti indica la strategia processuale per farti ottenere i tuo diritti, allora l’hai tovato chiama

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3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito
3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito

 

In tema di separazione personale tra coniugi, il mutamento di fede religiosa, e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost., non può di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli artt. 143 e 147 c.c., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per l’interesse della prole. (Nella specie, la S.C. ha escluso l’addebitabilità della separazione al marito in ragione della adesione di quest’ultimo alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, non potendo attribuirsi rilievo all’impegno assunto in sede di celebrazione del matrimonio religioso di conformare l’indirizzo della vita familiare ed educare i figli secondo i dettami della religione cattolica, estraneo alla disciplina civilistica del vincolo).Ancora in  tema di separazione personale dei coniugi, l’allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell’intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all’altro coniuge, provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.Ricorda la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso “ad hoc” ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 16859 del 14 agosto 2015)

AFFRETTATI

FIDATI

CONSIGLIATI

NON SUBIRE

La separazione può essere consensuale, se è chiesta da entrambi i coniugi che abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della stessa, oppure giudiziale, se domandata da un coniuge nei confronti dell’altro. Solo in quest’ultimo caso può essere richiesto l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge, se il suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio sia stato la causa dell’intollerabilità della convivenza.

Con la separazione viene attenuato il vincolo matrimoniale, in quanto vengono meno alcuni dei doveri in capo ai coniugi, in primis quello della coabitazione.

’assistenza legale fornita in questo settore si realizza prestando scrupolosa attenzione ai problemi relativi all’affidamento della prole, connotandosi per il costante interesse verso tutte le questioni sottese alla continua evoluzione degli istituti giuridici in materia.

Quando si intende avviare una pratica per la separazione coniugale, è bene tener presente le molteplici implicazioni di carattere personale e patrimoniale che occorre affrontare.
Se la coppia ha figli, occorrerà prevederne il regime di affidamento e la collocazione, regolamentare i rapporti con entrambi i genitori e stabilire l’entità dell’assegno di contributo al mantenimento. Misure che dovranno privilegiare l’interesse dei minori, affinché sui figli non ricada in modo traumatico il peso della separazione.

Nei rapporti fra i coniugi, occorrerà definire le questioni patrimoniali mediante l’assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e l’eventuale divisione dei beni comuni.

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Separazione giudiziale

Prima di procedere alla separazione giudiziale, il giudice tenta di riconciliare le parti. In caso negativo prende le decisioni che reputa più urgenti che riguardano l’autorizzazione a vivere separati, l’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento. Inoltre nominerà un giudice istruttore fissando la prima udienza.
Con la separazione giudiziale è possibile richiedere l’addebito della separazione da parte di uno dei coniugi che abbia violato gli obblighi matrimoniali determinando la cessazione del rapporto.
• L’obbligo di collaborazione nonché l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli
• Fedeltà
• Assistenza morale e materiale
• L’obbligo di coabitazione 

lo Studio legale matrimonialista si rivolge a tutte le persone che vogliono affrontare con rapidità le controversie legate alla separazione, al divorzio o allo scioglimento della famiglia di fatto.

Attraverso l’assistenza legale dell’avvocato matrimonialistaBologna Sergio Armaroli  è possibile superare tali controversie in modo chiaro ed efficace e comprendere quale strada percorrere per chi decide di porre fine alla propria unione mediante una separazione consensuale o giudiziale o la negoziazione assistita.

3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito
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3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito
3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito

tra le 3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito vi illustro la prima:

Scontrarsi e farsi reciproche accuse non serve, ogni matrimonio di solito si rompe per colpa di entrambi, difficile per colpa di uno solo.

Mi dirai si ma mia moglie o mio marito si è innamorato di un’altra persona ..

Non basta, ci si innamora di un’altra persona se le cose nella coppia non vanno bene!!

Sembra scontato ma molti genitori urlano e si offendono davanti ai figli, cosa molto sbagliata.

Per i figli la separazione dei genitori è molto traumatica, allora non diamo ai figli altri dolori inutili litigando davanti a loro.

3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito-BAZZANO MONTEVEGLIO -BOLOGNA
3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito-BAZZANO MONTEVEGLIO -BOLOGNA

Non parlare male  dell’altro coniuge ai figli, !!

I figli hanno il diritto di mantenere un buon rapporto con entrambi i genitori e non devono essere considerati come uno strumento di “ battaglia”, non devono essere strumentalizzati

3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito
3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito

I figli hanno diritto alla bigenitorialita’ cioè di conservare un rapporto profondo con entrambi i genitori .

Molte coppie tendono a sfogarsi con i figli a dire male dell’altro con i figli, ma in questo modo accrescono a difficoltà dei figli a accettare la separazione dei genitori, e a mantenere  con entrambi un buon rapporto

3) cercare se possibile una separazione consensuale, senza inutili cause e scontri che aumentano solo la tensione all’interno della coppia e mi sia cpncesso aumentano anche notevolmente le spese.

Molto spesso due coniugi ocn due stipendi normali vivono decentemente  insieme, quando si separano a volte vivono sull’orlo della poverta’ perchè tutte le spese raddoppiano dalle bollette agli affitti alle spese generali, un vero problema

3 Una separazione consensuale riduce i costi riduce le tensioni e porta a trovare un sereno accordo.3 regole consigli fondamentali se devi separarti da tua moglie o marito

SEPARAZIONE BOLOGNA OBBLIGHI ADDEBITO

AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA SERGIO ARMAROLI

Le problematiche da affrontare sono sia di tipo affettivo che economico; in particolare modo spesso ci si trova di fronte alla difficoltà per il coniuge debole ad ottenere il versamento costante del mantenimento per i figli minori o dell’assegno alimentare per moglie. Raggiungere un accordo per una separazione consensuale, attraverso la pratica collaborativa, la negoziazione assistita, la mediazione è sempre preferibile: andare in Tribunale o in Procura (in caso di negoziazione assistita) con un accordo voluto e condiviso è la situazione ideale per incominciare una nuova vita.

AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA SERGIO ARMAROLI

 Purtroppo ci sono dei casi in cui i coniugi proprio non riescono a raggiungere un accordo. Può accadere per svariati motivi, io più frequenti sono le eccessive pretese economiche, la totale incomunicabilità, la persistenza di un conflitto insanabile, l’impossibilità di trovare un accordo sull’affidamento e sulla gestione dei figli.

Altri vantaggi che è possibile ottenere, attraverso l’intervento dei legali, è la trascrizione del titolo della separazione o della sentenza di divorzio sulla quota di immobile di titolarità del coniuge inadempiente, con accensione di ipoteca giudiziale.

📌 Divorzio

 Divorzio breve

Separazione

 Affido

Mantenimento

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DAL MATRIMONIO DERIVANO OBBLIGHI


La legge prevede che che “il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, di modo che, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri concordando, tra loro, l’indirizzo della vita familiare avendo, ognuno di loro, il potere di attuare l’indirizzo concordato”.
In merito agli obblighi che derivano dal matrimonio, la legge dispone che:

  1. 1) vi è l’obbligo reciproco di coabitazione (normale convivenza, comunione della casa coniugale e di vita sessuale); 
    2) fedeltà (obbligo per i coniugi di astenersi dai rapporti sessuali con altre persone)
    3) assistenza e collaborazione (assistenza morale ed assistenza materiale)
    4) contribuzione (ognuno dei coniugi deve contribuire in base alle proprie sostanze, capacità lavorativa e di lavoro casalingo) ai bisogni della famiglia.
    5) Obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed ispirazioni.

AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA SERGIO ARMAROLI

Corte d’Appello|Cagliari|Sezione 1|Civile|Sentenza|28 maggio 2019| n. 474Data udienza 22 marzo 2019

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà è, di regola, circostanza sufficiente a giustificare la pronuncia dell’addebito della separazione al coniuge responsabile.

Separazione – Addebito – Tradimento – Causa sufficiente – Eccezione – Assenza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà è, di regola, circostanza sufficiente a giustificare la pronuncia dell’addebito della separazione al coniuge responsabile. Deve, tuttavia, rilevarsi che, laddove, attraverso un rigoroso accertamento e una comparazione del comportamento complessivo di entrambi i coniugi, emerga l’assenza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, essendo quest’ultima già irrimediabilmente in atto al momento dell’instaurarsi di una relazione extraconiugale, non può pronuciarsi l’abbedito (come accaduto nella fattispecie in cui l’inizio della relazione extraconiugale dell’appellante si collocava in un momento in cui la crisi coniugale tra l’appellante e l’appellato era già irrimediabilmente in atto a causa dei comportamenti vessatori, concretizzatesi in violenze fisiche e psichiche, che l’appellato da tempo perpetrava nei confronti della moglie e che costringevano quest’ultima a vivere in uno stato di profondo disagio).

Corte di Cassazione|Sezione 6 1|Civile|Ordinanza|19 settembre 2017| n. 21657

Massima ufficiale

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c. c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Giudiziale – Con addebito famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Giudiziale – Con addebito – Relazione di un coniuge con estranei – Causa di addebitabilità – Condizioni – Effettività dell’adulterio – Necessità – Esclusione.

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c. c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Tribunale|Milano|Sezione 9|Civile|Sentenza|3 marzo 2018| n. 2516Data udienza 14 febbraio 2018

Separazione – Addebito – Requisiti – Assenza di prova – Sentenza di separazione senza addebito

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia riconducibile solo al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve, in definitiva, sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Ne deriva che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza (come accaduto nella fattispecie), legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebit

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|29 settembre 2015| n. 19328

Massima ufficiale

FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – GIUDIZIALE – CON ADDEBITO – Allontanamento dalla casa coniugale – Addebito – Condizioni – Ripartizione dell’onere della prova.

In tema di separazione personale dei coniugi, l’allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell’intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all’altro coniuge, provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

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Avvocati diritto di famiglia  competenza maturate nel corso di vari anni di attività, sono  in grado di offrire al Cliente supporto e consulenza legale in qualsiasi ambito del diritto di famiglia, sia per controversie radicabili davanti al Tribunale Ordinario .

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Avvocati diritto di famiglia assistenza nelle procedure di separazione e divorzio, nella richiesta di affido dei minori e di versamento degli alimenti e del mantenimento, nelle procedure di divisione dei beni appartenenti ai coniugi in costanza di matrimonio, negli eventuali giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Avvocato divorzista

Avvocato divorzista :separazioni e divorzi (anche per modifica delle condizioni di separazione o divorzio),affidamento e tutela dei minori, gestione rapporti personali e patrimoniali derivanti da unioni civili e convivenze di fatto, amministrazioni di sostegno.

 

Nella separazione consensuale i coniugi si accordano sui termini e sulle condizioni della separazione, e quindi in particolare rispetto a:

l’assegnazione casa familiare

la divisione del patrimonio

l’assegno di mantenimento

i rapporti con i figli

Anche nel Tribunale di Bologna competente per Bologna e comuni della provincia le coppie che divorziano dovranno rivolgersi ad un avvocato esperto competente in materia. Un avvocato professionista che aiuti la coppia a mettere nero u bianco tutti i documenti che servono per il divorzio breve.

 

 

Il 22 aprile 2015 è stata approvata in via definitiva la riforma sul “divorzio breve”.

Le novità sono le seguenti:

1) si accorciano i termini per richiedere il divorzio, ovvero 6 mesi dalla separazione consensuale e 1 anno dalla separazione giudiziale, a decorrere dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale;

2) la comunione dei beni si scioglie nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione innanzi al presidente del tribunale, purché poi venga omologata la separazione.

Quali sono i punti chiave di questa nuova normativa? 
Il cambiamento più significativo riguarda proprio la riduzione dei tempi necessari per ottenere il divorzio (e, di conseguenza, anche delle spese correlate): non più 3 anni; si potrà divorziare in un lasso di tempo da 6 mesi ad 1 anno.
In assenza di complicazioni, 6 mesi per coniugi consenzienti e senza figli; mentre i tempi si dilatano fino ad un anno in caso di separazione giudiziale o di figli minorenni.
La data da prendere in considerazione per l’inizio del decorrere di questi mesi è il giorno in cui i coniugi compaiono davanti al Presidente del Tribunale per la separazione.
Anche per quanto concerne la separazione dei beni, ci sono novità: si può perpetrare dal momento in cui i coniugi ricevono l’autorizzazione del giudice a vivere separati.

 

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ASSEGNO DIVORZILE  

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

La lettura della norma, già nella sua formulazione originaria, poteva dare luogo ad interpretazioni diverse. Valorizzando la distinzione di significato tra l’espressione “il Tribunale dispone” con la quale si apriva l’elencazione dei criteri di cui si doveva “tenere conto” ai fini del diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio e l’incipit della seconda parte della norma “nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto” emergeva, sul piano testuale una distinzione tra criteri attributivi (le condizioni economiche dei coniugi – profilo assistenziale; le ragioni della decisione – profilo risarcitorio) e determinativi (contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi – profilo compensativo).

La dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte avevano, tuttavia, ritenuto che l’assegno di divorzio, alla luce dell’art. 5, c.6 L. n.898 del 1970 avesse una natura mista senza alcuna diversificazione e graduazione tra i criteri attributivi e determinativi.

In particolare le Sezioni Unite, poco dopo l’entrata in vigore della norma affermarono che l’assegno previsto dall’art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898, aveva natura composita “in relazione ai criteri che il giudice per legge deve applicare quando è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di corresponsione: assistenziale in senso lato, con riferimento al criterio che fa leva sulle condizioni economiche dei coniugi; risarcitoria in senso ampio, con riguardo al criterio che concerne le ragioni della decisione; compensativa, per quanto attiene al criterio del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Il giudice, che pur deve applicare tali criteri nei confronti di entrambi i coniugi e nella loro necessaria coesistenza, ha ampio potere discrezionale, soprattutto in ordine alla quantificazione dell’assegno (S.U. 1194 del 1974; conf. 1633 del 1975).

La coesistenza dei criteri, come espresso efficacemente nella massima, ne evidenziava la equiordinazione e costituiva una prescrizione di primario rilievo per la valutazione che doveva essere svolta dal giudice di merito al quale veniva riconosciuto un ampio potere discrezionale nella determinazione nell’ammontare dell’assegno ma non gli era consentito di considerare recessivo, in astratto ed in linea generale, un criterio rispetto ad un altro, salvo che il rilievo concreto di alcuno di essi non fosse marginale od insussistente. Nella giurisprudenza immediatamente successiva, la formulazione generale del principio venne puntualizzata in relazione a ciascun parametro. In particolare la Corte escluse che l’assegno potesse avere carattere alimentare proprio in relazione allo scioglimento definitivo del vincolo di parentela, dal momento che tale tipologia di obbligazioni postulava la permanenza del vincolo stesso e non la sua cessazione (Cass. 256 del 1975). Venne sottolineato come il fulcro dell’accertamento da svolgere, in questa prima fase storica di applicazione dell’art. 5, c.6 della L. n. 898 del 1970, dovesse incentrarsi sulla natura e misura dell’indebolimento della complessiva sfera economico-patrimoniale del coniuge richiedente l’assegno in relazione a tutti i fattori che possano concorrere a determinare questa sperequazione, quali l’età, la salute, l’esclusivo svolgimento di attività domestiche all’interno del nucleo familiare, il contributo fornito al consolidamento del patrimonio familiare e dell’altro coniuge etc. (Cass. 835 del 1975). Gli orientamenti furono certamente influenzati dal contesto socio economico nel quale la legge n. 898 del 1970 si è innestata, in quanto caratterizzato da un modello coniugale formato su ruoli endofamiliari distinti ed eziologicamente condizionanti la posizione economico patrimoniale di ciascuno dei coniugi dopo lo scioglimento dell’unione matrimoniale. Il rilievo paritario attribuito a tutti i parametri venne condizionato dalla vis espansiva del principio di parità ed uguaglianza tra i coniugi così come innovativamente consacrato e reso effettivo dalla riforma del diritto di famiglia. Il criterio assistenziale, in particolare, assume, già in questa prima fase di applicazione dell’art. 5, c.6 della L. n. 898 del 1970, una funzione perequativa della condizione di “squilibrio ingiusto” (Cass. 660 del 1977) che può determinarsi in relazione alla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, a causa dello scioglimento del vincolo, in particolare quando la disparità di condizioni si giustifica in funzione di scelte endofamiliari comuni che hanno prodotto una netta diversificazione di ruoli tra i due coniugi così da escludere o da ridurre considerevolmente l’impegno verso la costruzione di un livello reddituale individuale autonomo adeguato a quello familiare.

Risultava evidente, pertanto, già negli orientamenti degli anni 70 che il profilo strettamente assistenziale si contaminava con quello compensativo, soprattutto in relazione alla durata del matrimonio, così da dar luogo all’inizio degli anni 80 a principi ancora più decisamente ispirati all’esigenza di ristabilire “un certo equilibrio nella posizione dei coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio” (Cass. 496 del 1980) da realizzarsi assumendo il parametro relativo alle condizioni economiche dei coniugi non come criterio esclusivo o prevalente ma come elemento di giudizio da porsi in relazione con gli altri concorrenti, in considerazione delle complessive condizioni di vita garantite nel corso dell’unione coniugale e delle aspettative che tali condizioni potevano indurre (Cass. 496 del 1980).

La funzione dell’assegno di divorzio si caratterizza, sempre più, negli anni 80, sotto il vigore del testo originario dell’art. 5, c.6 della L. n. 898 del 1970 come strumento perequativo della situazione di squilibrio economico patrimoniale che si sia determinata a vantaggio di un ex coniuge ed in pregiudizio dell’altro. A questo fine i tre criteri contenuti nella norma operano come “presupposti di attribuzione” (Cass. 5714 del 1988) dell’assegno stesso. All’interno di questo orientamento, la funzione dell’assegno si risolve in uno strumento volto ad intervenire su una situazione di squilibrio “ingiusto” non in senso astratto, ovvero fondato sulla mera comparazione quantitativa delle sfere economico-patrimoniali o delle capacità reddituali degli ex coniugi ma in concreto, ponendo in luce la correlazione tra la situazione economico patrimoniale fotografata al momento dello scioglimento del vincolo ed i ruoli svolti dagli ex coniugi all’interno della relazione coniugale. Al riguardo sempre più frequentemente entrava nella valutazione complessiva e paritaria dei criteri ex art. 5 c. 6 il rilievo dell’apporto personale al soddisfacimento delle esigenze domestiche di uno solo dei coniugi (Cass. 3390 del 1985) ed, in particolare, l’effetto negativo sull’acquisizione di esperienze lavorative e professionali che può determinare un impegno versato essenzialmente nell’ambito domestico e familiare (Cass. 3520 del 1983), tanto da far affermare che, anche in relazione all’età, il giudice del merito avrebbe dovuto accertare se fosse in concreto possibile per l’ex coniuge richiedente l’assegno essere competitivo sul mercato del lavoro senza dover svolgere attività lavorative troppo usuranti od inadeguate rispetto al profilo complessivo della persona, (Cass. 3520 del 1983).

Da questi orientamenti emerge l’incidenza del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato nell’art. 29 Cost. nella valutazione in concreto dei criteri, ed in particolare di quello assistenziale e compensativo, sempre meno scindibili nel giudizio complessivo relativo al diritto all’assegno. L’interconnessione tra i due parametri viene precisata dall’affermazione contenuta nella pronuncia n. 6719 del 1987, secondo la quale la funzione dell’assegno di divorzio non è remunerativa ma compensativa, essendo preordinata all’obiettivo del “giusto mantenimento” in relazione, non solo all’apporto del coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare, ma anche alla formazione del patrimonio comune ed in particolare al rafforzamento della sfera economico patrimoniale dell’altro coniuge.

Deve essere sottolineato come l’applicazione equilibrata dei tre criteri, assistenziale, compensativo e risarcitorio, sia stata ritenuta adeguata alla varietà delle situazioni concrete ed idonea a far emergere l’effettiva situazione di squilibrio (od equilibrio) conseguente alle scelte ed all’andamento effettivo della vita familiare, tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e delle cause, con particolare riferimento a quelle maturate in corso di matrimonio, che hanno concorso a determinarle.

I principi giurisprudenziali illustrati, tuttavia, furono sottoposti a revisione critica dalla dottrina, in particolare per l’eccessiva discrezionalità rimessa ai giudici di merito che l’equiordinazione dei criteri aveva determinato. Si lamentava l’assenza di un fondamento unitario e coerente nella composizione mista dei parametri di attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio. Si sottolineava come l’an ed il quantum dell’assegno fossero stati tendenzialmente stabiliti del tutto discrezionalmente e l’applicazione dei criteri, proprio in quanto composita, fosse stata utilizzata per giustificare ex post la decisione, invece che dettarne le coordinate. Inoltre, vennero poste in luce le profonde mutazioni nella società civile, l’affermazione del principio di autoresponsabilità ed autodeterminazione, da ritenere determinanti anche nelle scelte relazionali, oltre che l’evoluzione del ruolo femminile all’interno della famiglia e nella società. Si gettavano le basi, pur sottolineandosi la funzione complessivamente perequativa dell’assegno di divorzio, per la riforma della norma.

8.2. L’intervento della L. 6.3.1987 e la modifica dell’art. 5 c.6 della L. n. 898 del 1970; l’interpretazione del nuovo testo nella giurisprudenza di legittimità.

In questo rinnovato contesto, è stato modificato l’art. 5 comma 6 dall’art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel modo che segue: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria)). L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

Il confronto testuale con la formulazione originaria della norma pone immediatamente in luce alcune differenze:

a) il rilievo dell’indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull’obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull’attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti in funzione dell’effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;

b) l’accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale (“le condizioni dei coniugi” ed “il reddito di entrambi”), quello compensativo (“il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”) e quello risarcitorio (“le ragioni della decisione”) nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve “tenere conto” nel disporre sull’assegno di divorzio;

c) la condizione (che costituisce l’innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell’insussistenza di mezzi adeguati e dell’impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all’ex coniuge che richieda l’assegno.

La rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi, sorta per delineare più specificamente e rigorosamente i parametri sulla base dei quali disporre l’an ed il quantum dell’assegno di divorzio, e la ricerca del parametro dell’adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi al di fuori degli indicatori contenuti nell’art. 5, c.6, novellato, raggruppati nella prima parte della stesso, non costituisce una conseguenza necessaria della nuova formulazione della norma. In primo luogo, come nella versione originaria, il legislatore impone di “tenere conto” dei fattori che compongono i tre criteri, fornendone, rispetto alla formulazione antevigente un’elencazione completa. In secondo luogo nella norma s’introducono, al fine di sottolineare il rilievo indefettibile dell’indagine, poteri istruttori officiosi in capo al giudice del merito in ordine all’accertamento delle condizioni economico-patrimoniali di entrambe le parti, tanto da imporre l’obbligo di produrre la documentazione fiscale fin dagli atti introduttivi del giudizio. Proprio in virtù delle due nuove caratteristiche di questa fase istruttoria (previsione ex lege di produzione della documentazione fiscale e poteri officiosi d’indagine), deve ritenersi che essa costituisca, per tutte le controversie nelle quali si discuta dell’assegno di divorzio, un accertamento ineludibile rivolto ad entrambe le parti, con la conseguenza che la conoscenza comparativa di tali condizioni costituisce, secondo quanto risulta dall’esame testuale della norma, pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell’assegno. In terzo luogo, il dato testuale dal quale è scaturita l’opzione interpretativa della netta bipartizione tra an e quantum e della individuazione del parametro dell’adeguatezza dei mezzi al di fuori degli indicatori contenuti nella norma, non presenta l’univocità che gli orientamenti, ancorché contrapposti, in ordine al metro di valutazione dell’adeguatezza dei mezzi, hanno voluto ravvisarvi. La norma stabilisce, nell’ultima parte del primo periodo, che l’obbligo per un coniuge di “somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno (di divorzio n.d.r.)” sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio quando dispone sull’assegno di divorzio.

Al fine di comprendere le ragioni dell’affermazione dell’opzione ermeneutica che ha dato luogo al contrasto di orientamenti su cui si fonda l’intervento delle S.U., deve rilevarsi che il dibattito che ha accompagnato la nascita della novella legislativa, si era incentrato su una netta contrapposizione di posizioni. Da un lato si sosteneva la necessità di ancorare il diritto all’assegno di divorzio esclusivamente all’accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia od indipendenza economica, od anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall’altro si poneva in luce come la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall’accertamento rimesso al giudice di merito, essendo una delle novità introdotte dalla novella proprio l’attribuzione di poteri istruttori officiosi all’organo giudicante, oltre al rilievo, del tutto attuale, della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l’accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore. Le S.U. con la sentenza n.11490 del 1990 hanno ritenuto centrali questi ultimi profili, dando vita ad un orientamento, rimasto fermo per un trentennio, fino al mutamento determinato dalla sentenza n. 11504 del 2017. Nella sentenza del 1990 hanno affermato che l’assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. E’ stato però chiarito che non è necessario l’accertamento di uno stato di bisogno, assumendo rilievo, invece, l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. I criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell’assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell’esclusivo parametro dell’inadeguatezza dei mezzi. Ove sussista tale presupposto, la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.

A questo consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello affermato dalla sentenza n. 11504 del 2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all’esito del positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell’assegno indicati nella prima parte della norma.

Entrambe le sentenze si sono richiamate ai lavori preparatori della nuova legge. In particolare, la recente sentenza n. 11504 del 2017 ha valorizzato un passaggio contenuto nella relazione accompagnatoria della novella, dal quale poteva desumersi che l’intentio legis fosse quella di limitare l’accertamento sull’an debeatur alle condizioni economico-patrimoniali del creditore-richiedente l’assegno, ma si deve obiettare a questa argomentazione, per un verso, l’intrinseca ambiguità dell’intentio legis e dall’altro che il testo della norma, come ricordato nella sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, ha subito un significativo mutamento rispetto a quello predisposto dalla Commissione Giustizia del Senato, nel quale l’adeguatezza dei mezzi era correlata al conseguimento di un dignitoso mantenimento, disancorato da quello goduto in costanza di matrimonio.

8.2.1. L’interpretazione dell’art. 5, c.6, novellato, nella giurisprudenza di legittimità.

La lettura del nuovo testo dell’art. 5, c.6 della L. n. 898 del 1970 non offre indicazioni applicative univoche, in ordine all’esatta determinazione del sintagma “mezzi adeguati” non essendo espressamente precisato quale sia il parametro di riferimento cui ancorare il giudizio di adeguatezza.

Questa indeterminatezza ha dato luogo a due orientamenti contrapposti, ancorché entrambi fondati sull’esigenza di limitare la discrezionalità dei giudici di merito, ai quali era lasciata la comparazione, la selezione e, in concreto la graduazione della rilevanza dei tre criteri (assistenziale, compensativo e risarcitorio) contenuti nella norma. In particolare, sia l’orientamento della sentenza n. 1652 del 1990, che legava l’adeguatezza dei mezzi al conseguimento di un’esistenza libera e dignitosa, intesa come autonomia ed indipendenza economica da valutarsi prescindendo dalle condizioni di vita matrimoniale e senza un accertamento comparativo della situazione economico-patrimoniale delle parti al momento dello scioglimento del vincolo, sia l’orientamento opposto (Cass. 1322 del 1989 e 2799 del 1990) fatto proprio dalla sentenza delle S.U. 11540 del 1990, secondo il quale l’inadeguatezza dei mezzi deve riconoscersi quando il richiedente non abbia mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale, partono da un postulato ermeneutico comune dell’art. 5, c.6 novellato. Entrambi gli orientamenti, forti anche di sostegno dottrinale, ritengono che la norma imponga una distinzione tra il criterio attributivo dell’assegno, di natura assistenziale, e gli altri, meramente determinativi. Il legislatore, avendo condizionato l’obbligo di somministrare periodicamente (od in un’unica soluzione) l’assegno di divorzio all’accertamento sull’inadeguatezza dei mezzi e sull’impossibilità oggettiva di procurarli, avrebbe inteso separare nettamente il piano assistenziale da quello compensativo e risarcitorio.

A questa premessa unitaria si aggiunge, l’ulteriore profilo comune costituito dal rinvenimento del parametro dell’adeguatezza/inadeguatezza al di fuori degli indicatori contenuti nella norma. Entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l’autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell’autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell’astrattezza e del difetto di collegamento con l’effettività della relazione matrimoniale. Tale collegamento diventa meramente eventuale ove si assuma come parametro l’autosufficienza economica ma può perdere di rilievo anche con l’ancoraggio al tenore di vita ove questo criterio venga assunto esclusivamente sulla base della comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, dunque valutando la potenzialità e non l’effettività delle condizioni di vita matrimoniale.

Le due parti della norma sono state interpretate in modo dicotomico pur essendo legate da un nesso di dipendenza logica testuale che ne impone un esame esegetico unitario. Il giudice dispone sull’assegno di divorzio in relazione all’inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma. La scissione tra le due parti della norma e quella conseguente tra i criteri attributivi e determinativi, può condurre ad escludere nella prevalenza dei casi, l’esame degli indicatori la cui valutazione è imposta dall’art. 5 c.6, oltre che dal contesto costituzionale e convenzionale di riferimento nel quale deve essere inquadrato il diritto all’assegno di divorzio quando ne ricorrano le condizioni.

9. L’ESAME COMPARATIVO DEI DUE ORIENTAMENTI.

Esaminati gli aspetti che accomunano i due orientamenti occorre rilevarne le ragioni di forte contrapposizione che li contraddistinguono.

Preliminarmente è necessario evidenziare che l’orientamento fissato nella sentenza n. 11490 del 1990, è stato costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ancorché con adattamenti determinati dalle esigenze concrete che di volta in volta si sono prospettate. In particolare, l’ astrattezza del criterio del tenore di vita, anche solo potenzialmente, tenuto durante la relazione matrimoniale è stata temperata tanto in funzione della durata del rapporto, (Cass.7295 del 2013; 6164 del 2015), per cui la estrema limitatezza temporale della relazione coniugale può determinare l’azzeramento del diritto all’assegno, quanto in funzione della creazione di un nuovo nucleo relazionale, caratterizzato dalla convivenza e dalla condivisione della vita quotidiana (cd. famiglia di fatto), essendo tale circostanza ritenuta, (Cass. 6455 del 2015; 2466 del 2016) fattore definitivamente impeditivo del riconoscimento del diritto dell’assegno.

Tuttavia, nonostante i criteri determinativi possano, in concreto, incidere sull’entità dell’assegno, come fattori limitativi, deve condividersi il duplice rilievo critico che viene mosso al parametro del tenore di vita goduto o fruibile nel corso della relazione coniugale. Il primo rilievo riguarda l’assoluta preminenza della comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi nel giudizio sul diritto all’assegno. Questa valutazione, ove costituisca il fattore determinante l’an debeatur dell’assegno, non può sottrarsi a forti rischi di locupletazione ingiustificata dell’ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell’altro ex coniuge. I criteri determinativi, ed in particolare quello relativo all’apporto fornito dall’ex coniuge nella conduzione e nello svolgimento della complessa attività endofamiliare, cui il Collegio ritiene di attribuire primaria e peculiare importanza, risultano marginalizzati, con conseguente ingiustificata sottovalutazione dell’autoresponsabilità. Tale aspetto costituisce, invece, uno dei cardini delle scelte individuali e relazionali, sia nelle situazioni analoghe a quella sopradescritta, sia nelle situazioni opposte, caratterizzate da condizioni economico-patrimoniali che presentino uno squilibrio nella valutazione comparativa, nelle quali la situazione di disparità economico-patrimoniale, riscontrabile alla fine del rapporto, sia il frutto esclusivo o prevalente delle scelte adottate dai coniugi in ordine ai ruoli ed al contributo di ciascuno alla vita familiare. In questa peculiare situazione, peraltro molto frequente, il criterio compensativo non può essere esclusivamente un fattore di moderazione, dovendosene tenere conto al pari degli altri elementi alla luce dell’inquadramento costituzionale delle ragioni giustificative del diritto all’assegno di divorzio, così come fattori quali la salute o l’età in relazione alle capacità lavorativo-professionali e di produzione di reddito. Gli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, c.6 della L. n. 898 del 1978 hanno un contenuto perequativo-compensativo che la preminenza assoluta della comparazione quantitativa tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi rischia di offuscare. Tuttavia, il rischio di trascurare del tutto i predetti indicatori, è ancora più incisivo alla luce dell’opposto orientamento, già preesistente e consacrato nella sentenza n. 1564 del 1990 ma, di recente, riaffermato, ed arricchito di rilievi critici e di nuovi elementi di valutazione giuridici e metagiuridici, con la sentenza n. 11504 del 2017.

La ragione di fondo, espressa nella motivazione di quest’ultima pronuncia che ha dato luogo alla modifica del consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine al criterio attributivo dell’assegno di divorzio, risiede nell’indicata inattualità del precedente orientamento e nella sua inadeguatezza rispetto ad una mutata valorizzazione delle scelte personali e delle loro conseguenze sotto il profilo dell’autoresponsabilità, da valutarsi nel contesto costituzionale all’interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica si collocano.

L’opzione di fondo della pronuncia coglie un elemento di rilievo ma ne trascura altri. L’autodeterminazione individuale e la libertà di scegliere il percorso da imprimere alla propria esistenza costituisce certamente un valore assiologico portante nel sistema dei diritti della persona, ma è necessario che la declinazione di questo profilo dinamico dell’autodeterminazione sia effettiva ovvero non sia sconnessa dall’altro profilo fondante, quello della dignità personale, atteso che la libertà di scegliere e di determinarsi è eziologicamente condizionata dalla possibilità concreta di esercitare questo diritto. Per questa ragione, i diritti inviolabili della persona sono vivificati nella nostra Costituzione dal principio di effettività che permea l’art. 3 Cost. Alla luce di tale specifico richiamo, devono essere posti in rilievo alcuni elementi che anche il legislatore, nella composita indicazione di fattori incidenti sull’assegno di divorzio ha inteso valorizzare. In primo luogo deve sottolinearsi che con la cessazione dell’unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione. I ruoli all’interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull’autodeterminazione e sull’autoresponsabilità di entrambi i coniugi all’inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale. Inoltre, non può trascurarsi, per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell’accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall’età.

La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo.

Lo stesso limite dell’incompletezza si deve rilevare in ordine alla ratio posta a sostegno del criterio attributivo dell’assegno di divorzio, individuato nella carenza di autosufficienza economica della parte richiedente. Solo questo parametro viene ritenuto coerente con i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità che permeano la solidarietà post coniugale, su cui, in via esclusiva, si rinviene il fondamento dell’assegno. Il sostegno costituzionale della ratio solidaristica viene desunto dall’art. 2 e dall’art. 23 Cost. La garanzia costituzionale della riserva di legge in ordine al prelievo fiscale ed ad ogni forma di obbligo tributario anche inteso in senso lato, risulta del tutto estraneo al contesto giuridico-costituzionale all’interno del quale deve collocarsi la cd. solidarietà post coniugale, riguardando esclusivamente la relazione tra il cittadino-contribuente e l’autorità statuale o pubblica in senso ampio. Essa tuttavia costituisce la premessa coerente del contenuto riduttivo che nella pronuncia si attribuisce al principio di autodeterminazione ed autoresponsabilità, ancorché formalmente ancorati all’art. 2 Cost. Della norma costituzionale viene, tuttavia, azzerata la parte, di primaria importanza, che colloca il principio di autodeterminazione all’interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell’individuo.

La giurisprudenza costituzionale ha, del resto, ancorato proprio all’art. 2 Cost. ed alla dignità costituzionale che assume la modalità relazionale nello sviluppo della personalità umana, il fondamento costituzionale delle unioni e delle convivenze di fatto (Corte Cost. n. 404 del 1988; 559 del 1989) estendendo ad esse, strumenti di tutela propri dell’unione matrimoniale (diritto a succedere nella titolarità del rapporto di locazione etc.) mediante un processo di adeguamento incrementato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 12278 del 2011; 9178 del 2018). Lo stesso fondamento costituzionale è stato riconosciuto alle unioni omoaffettive (Corte Cost. n. 138 del 2010; Cass. 2184 del 2012) prima dell’entrata in vigore della L. n. 76 del 2016. La libertà di scelta e l’autoresponsabilità, che della libertà è una delle principali manifestazioni, costituiscono il fondamento costituzionale dell’unione matrimoniale, una delle formazioni sociali che la Costituzione riconosce come modello relazionale-familiare preesistente e tipizzato. Il canone dell’uguaglianza, posto a base dell’art. 29 Cost., può essere attuato e reso effettivo soltanto all’interno di una relazione governata da scelte che sono frutto di determinazioni assunte liberamente dai coniugi in particolare in ordine ai ruoli ed ai compiti che ciascuno di essi assume nella vita familiare. L’uguaglianza si coniuga indissolubilmente con l’autodeterminazione e determina la peculiarità della relazione coniugale così come declinata nell’art. 143 cod.civ., norma che ne costituisce la perfetta declinazione.

L’autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente l’autoresponsabilità costituisce il cardine dell’intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l’obbligo reciproco di assistenza e di collaborazione nella conduzione della vita familiare così come tratteggiati nell’art. 143 cod. civ. Nella sentenza n. 11504 del 2017, invece, lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore. L’autodeterminazione e l’autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui, limitati effetti, della cessata relazione coniugale. La previsione legislativa relativa all’assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio. All’assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali. Si deve osservare, tuttavia, che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell’art. 5 c.6 L. n. 898 del 1970, hanno determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all’attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall’art. 143 cod. civ. La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell’ex coniuge al momento della cessazione dell’unione matrimoniale.

Il legislatore è stato largamente consapevole del forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento. Per questa ragione ha imposto al giudice di “tenere conto” di una serie d’indicatori che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita. Queste declinazioni del modello costituzionale dell’unione coniugale, incentrata sulla pari dignità dei ruoli che i coniugi hanno svolto nella relazione matrimoniale, non possono entrare in via esclusivamente eventuale nella valutazione che il giudice deve effettuare quando dispone sull’assegno di divorzio. La relazione coniugale è orientata fin dall’inizio dai principi di libertà ed autoresponsabilità ed il legislatore ha inteso valorizzare la funzione conformativa di questi principi nel regime giuridico dell’unione matrimoniale anche in relazione agli effetti che possono conseguire dopo lo scioglimento del vincolo, senza incidere sulla efficacia solutoria di tale determinazione, volta al riacquisto dello stato libero ma anche senza azzerare l’esperienza della relazione coniugale alla quale si dà forte rilevanza nella norma che prefigura gli effetti di natura economica che conseguono al divorzio.

L’immanenza del principio di autoresponsabilità risulta cristallizzata nei criteri fissati nell’incipit dell’art. 5, comma 6, individuati dal legislatore nelle condizioni dei coniugi, nelle ragioni della decisione, nel contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nel reddito di entrambi, nella durata del matrimonio e, di conseguenza non può essere mai tenuta fuori dall’accertamento del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile.

Nell’orientamento affermato dalle S.U. n. 11490 del 1990, la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi conduceva sia pure in modo riflesso a tenere conto dei criteri determinativi, ma in funzione esclusivamente limitativa dell’astratta quantificazione dell’assegno fondata sul parametro del tenore di vita. Nell’orientamento più recente, tali ultimi criteri, ed in particolare quello, direttamente conseguente dal principio costituzionale della pari dignità dei coniugi, relativo al contributo dato da ciascuno di essi nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio comune e di ciascuno, diventano meramente eventuali prospettandosi sostanzialmente una lettura dell’art. 5, c.6 abrogatrice della prima parte, in quanto l’opzione ermeneutica prescelta è fondata sul rilievo nettamente preminente se non esclusivo del criterio attributivo dell’assegno.

10. LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA ADOTTATA

Le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell’istituto, sia per l’attribuzione a ciascuno dei coniugi del diritto unilaterale di sciogliersi dal vincolo sia per la natura di scelta libera e responsabile che caratterizza la decisione di unirsi in matrimonio, hanno determinato l’esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell’assegno cristallizzato nella sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell’altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all’adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti. Rimangono fermi, tuttavia, i rilevi formulati alla soluzione radicalmente opposta proposta da Cass. 11504 del 2017.

Al fine d’indicare un percorso interpretativo che tenga conto sia dell’esigenza riequilibratrice posta a base dell’orientamento proposto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11490 del 1990 sia della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio anche in relazione agli standards Europei, questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell’art. 5, c.6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.

Giova premettere che l’inclusione dell’art.29 Cost. nell’orizzonte in cui deve collocarsi l’interpretazione dell’art. 5, c.6, deriva anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 11 del 2015, sollecitata proprio in sede di denunzia d’illegittimità costituzionale del criterio attributivo dell’assegno di divorzio costituito dal tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Questo richiamo diretto al modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità sono stati tenuti in primaria considerazione dal legislatore in sede di definizione degli effetti economico patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo.

L’art. 5 c. 6 attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all’ex coniuge il diritto all’assegno di divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell’adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell’incipit della norma, così relegando ad una funzione residuale proprio le caratteristiche dell’assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi effettuata dall’art. 143 cod. civ.

L’intrinseca relatività del criterio dell’adeguatezza dei mezzi e l’esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un’esegesi dell’art. 5, c.6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell’incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, c.6, al fine di accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Il richiamo all’attualità, avvertito dalla sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell’autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L’accertamento del giudice non è conseguenza di un’inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all’assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l’esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art. 5. c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.

Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l’hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell’art. 5.e. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l’incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che, come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi, (artt. 2,3, 29 Cost.).

Il parametro dell’adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare. Il rilievo del profilo perequativo non si fonda su alcuna suggestione criptoindissolubilista (l’espressione è stata usata nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha dato luogo alla sentenza n. 11 del 2015), ma esclusivamente sul rilievo che tale principio assume nella norma regolativa dell’assegno. La piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l’impegno all’interno della famiglia può condurre all’esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale.

Ne consegue che la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.

L’eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell’accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell’art. 5. c. 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d’ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.

11. IL QUADRO COMPARATISTICO EUROPEO ED EXTRAEUROPEO

La soluzione prospettata è largamente coerente con il quadro della legislazione dei paesi dell’Unione Europea. Il confronto, pur non essendo la materia né di competenza dell’Unione Europea né oggetto di diversa disciplina convenzionale, non può essere eluso, in considerazione della natura dei diritti in gioco e della composizione del principio solidaristico ad essi sottesi. La comparazione con alcuni ordinamenti Europei (in particolare quello francese e tedesco) evidenzia, in particolare, la natura specificamente perequativo-compensativa attribuita all’assegno di divorzio correlata alla previsione della temporaneità dell’obbligo in quanto prevalentemente finalizzato a colmare la disparità economico patrimoniale determinatasi con lo scioglimento del vincolo. Possono, tuttavia, porsi in luce alcuni principi comuni, posti in luce dai lavori svolti dalla Commissione Europea del diritto di famiglia (C.E.F.L.), sorta al fine di armonizzare i principi che regolano il diritto di famiglia in considerazione della competenza del diritto dell’Unione Europea in ordine alla giurisdizione, al riconoscimento ed alla circolazione delle decisioni in materia di scioglimento dell’unione coniugale e responsabilità genitoriale. Si è riscontrata, in particolare, la tendenziale eliminazione del divorzio per colpa che, anche all’interno del nostro ordinamento, trova riscontro nella progressiva riduzione dell’importanza del cd. criterio risarcitorio fin dall’accertamento dell’addebito in sede di separazione; la natura consensuale del divorzio e la preminenza del principio di autoresponsabilità anche in sede di regolazione dell’assegno le cui caratteristiche sono da cogliere nell’ancoraggio ad un criterio perequativo-assistenziale in funzione di riequilibrio della posizione dell’ex coniuge più svantaggiato (sistema francese); nel favor verso un sistema di riequilibrio economico-patrimoniale realizzato con la ripartizione pregressa delle risorse e del patrimonio familiare cui consegue l’eccezionalità dell’assegno di divorzio (sistema tedesco) ed infine nella temporaneità della disposizione, in quanto finalizzata alla ricomposizione di un quadro di parità economico patrimoniale.

Sia le linee di tendenza comuni che le differenze di regime giuridico sono ispirate dal medesimo obiettivo della pari dignità degli ex coniugi. In questa priorità si coglie l’esclusivo elemento di continuità tra i postulati costituzionali dell’unione matrimoniali e la finalità dell’assegno di divorzio.

La conferma della centralità del principio di uguaglianza effettiva tra i coniugi anche alla luce dell’esame comparatistico delle legislazioni di paesi occidentali trova riscontro effettivo nel VII Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, nell’art. 5. Nella norma viene stabilito che: “I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell’interesse dei figli”. Il principio è un’evoluzione di quanto già contenuto nell’art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948. Nell’articolo è indicato che uomini e donne hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.

Emerge, in conclusione, corrispondenza tra la collocazione dell’assegno di divorzio nell’alveo degli artt. 2,3, 29 Cost. con la conseguente preminenza della funzione perequativa ad esso attribuibile ed il quadro Europeo e convenzionale di riferimento. Gli elementi che appaiono in contrasto con tale quadro, ovvero l’eccezionalità del ricorso all’assegno e la temporaneità dello stesso non scalfiscono la comune provenienza dal principio di parità effettiva.

In particolare la mancanza di temporaneità trova puntuale correttivo nel meccanismo legislativo della revisione delle condizioni della sentenza di divorzio in presenza di fatti sopravvenuti mentre il riconoscimento dell’assegno per importi poco elevati ed in unzione perequativa riguarda una percentuale molto modesta delle controversie in tema di divorzio. L’attenzione deve rivolgersi, al fine di rendere effettiva la funzione perequativa dell’assegno al rigoroso accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, dovendo trovare giustificazione causale negli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5 c.6 ed in particolare nel contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge. Di tale contributo la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni. Del superamento della disparità determinata dalle cause sopraindicate, la parte che chiede la riduzione o la eliminazione dell’assegno posto originariamente a suo carico, deve fornire la prova contraria. La sostanziale assenza di preclusioni, salvo l’allegazione di mutamenti di fatto, nel procedimento di revisione, rende reversibile e modificabile sine die la determinazione originaria in ordine all’assegno di divorzio, escludendo anche sotto tale profilo, i rischi della cd. cripto indissolubilità.

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Si ritiene utile, prima di procedere alla decisione riguardante il primo motivo di ricorso, fornire un quadro sintetico conclusivo dei principi relativi alla individuazione dei criteri sulla base dei quali può essere riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio.

Si deve premettere una considerazione di carattere fattuale. La determinazione e l’attuazione della scelta di sciogliere l’unione matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie.

Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l’esistenza e l’entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l’obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All’esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell’assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.

In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell’ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5. c.6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l’adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all’effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l’entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all’assolvimento dei doveri indicati nell’art. 143 cod. civ. Tali decisioni costituiscono l’espressione tipica dell’autodeterminazione e dell’autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex art. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l’elemento testuale dell’adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s’inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo.

L’elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell’art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L’adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell’incipit dell’art. 5 c. 6 essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull’aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell’assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.

In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l’elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina.

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  • Separazione consensuale e giudiziale; l’addebito
    Effetto della riconciliazione dei coniugi
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  1. Avvocato per divisione ereditaria San Giorgio di Piano,
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Avvocato per divisione ereditaria San Giovanni in Persiceto,

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Avvocato per divisione ereditaria Vergato, Zola Predosa

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AFFIDO FIGLI FORTE CONFLITTUALITA’ TRA GENITORI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5604
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29424/2018 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ludovisi n. 35, presso lo studio
dell’avvocato Lauro Massimo, rappresenta e difende unitamente all’avvocato Piazza
Carlo, giusta procura in calce al ricorso;

  • ricorrente –
    contro
    Pa.Mi., elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Ammannato n. 19, presso lo studio
    dell’avvocato Attenni Celeste, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce
    alla memoria con comparsa di costituzione di nuovo difensore;
  • controricorrente –
    avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 07/03/2018;
    udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2019 dal
    cons. VALITUTTI ANTONIO.
    Svolgimento del processo
  1. Con decreto depositato in data 1:3 dicembre 2016, il Tribunale di Roma rigettava
    la domanda di affidamento condiviso del minore P.T.J. – nato dalla relazione more
    uxorio tra P.M. e Pa.Mi. ed affidato al Comune di Roma, con decreto della Corte
    d’appello di Roma dell’11 ottobre 2013 -, avanzata dal padre, confermava la
    sospensione dell’a responsabilità genitoriale, disposta dal Tribunale per i minorenni
    di Roma con decreto del 6 maggio 2016, e determinava in Euro 650,00 il contributo
    mensile dovuto dal P. per il mantenimento del minore, ponendo le spese
    straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50%.
  2. La Corte d’appello di Roma, con decreto n. 584/2018, depositato il 7 marzo 2018,
    rigettava il reclamo principale proposto da Pa.Mi., diretto ad ottenere un incremento
    dell’assegno di mantenimento, nonchè il reclamo incidentale proposto da P.M., con il
    quale il medesimo richiedeva l’affido condiviso del minore ed una diminuzione – nel
    caso fosse stata mantenuta la situazione attuale di affidamento al Comune di Roma
  • dell’assegno di mantenimento a suo carico. Il giudice del gravame riteneva che
    l’elevata conflittualità – non attenuatasi nel tempo – tra i due genitori escludesse in
    radice la possibilità di un affido condiviso del minore e che, quanto agli aspetti
    economici, fosse corretta la determinazione dell’assegno di mantenimento in Euro
    650,00 mensili, stabilita dal Tribunale di Roma. La Corte – accertato l’inadempimento
    parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno – disponeva inoltre, ai sensi
    dell’art. 156 c.c., che il datore di lavoro del P. provvedesse a versare direttamente
    alla Pa. il contributo per il mantenimento del figlio.
  1. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso P.M. nei confronti
    di Pa.Mi., affidato a due motivi. La resistente ha replicato con controricorso e con
    memoria ex art. 380 bis. 1. c.p.c.
    Motivi della decisione
  2. Con il primo motivo di ricorso, P.M. denuncia la violazione e falsa applicazione
    degli artt. 2697, 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè
    l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma
    1, nn. 3 e 5.
    1.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello abbia ritenuto di confermare –
    peraltro con motivazione apparente, e senza esaminare alcuni fatti decisivi per il
    giudizio – la quantificazione dell’assegno, a favore del figlio, in Euro 650,00 operata
    dal Tribunale, senza tenere conto dell’effettiva situazione patrimoniale di entrambi i
    genitori ed, in particolare, senza compiere le indagini patrimoniali, richieste dall’I/
    istante, sulla situazione reddituale della madre, titolare di beni immobili dai quali
    percepirebbe cospicue rendite. La Corte avrebbe, poi, confermato la misura
    dell’assegno, sebbene avesse accertato che la Pa. non si era attivata per trovare
    un’attività lavorativa, pur avendone le capacità ed essendo ancora giovane di età.
    1.2. Anche il provvedimento ex art. 156 c.c., disposto nei confronti del datore di
    lavoro di P.M. sarebbe, pertanto, “illegittimo e gravatorio”, non essendosi il
    medesimo reso totalmente inadempiente, ma avendo operato soltanto una riduzione
    dell’assegno, da Euro 650,00 ad Euro 400,00, per cinque mesi, per la “difficile e
    grave situazione economica in cui il ricorrente versava e in cui si trova tutt’ora”.
    1.3. Il motivo è inammissibile.
    1.3.1. Va osservato che, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal
    genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il
    principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di
    entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del
    tenore di vita da lui goduto (Cass., 01/03/2018, n. 4811; Cass. civ., Sez. I, Sent.,
    (data ud. 19/03/2013) 10/07/2013, n. 17089).
    1.3.2. A siffatti principi si è attenuto il giudice di appello, nel caso di specie, avendo la
    Corte confermato la misura dell’assegno stabilita dal Tribunale sulla base dell’esame
    del reddito di entrambi i genitori e delle esigenze del minore. La Corte ha, invero,
    accertato, in fatto, che il reddito del P. aveva avuto un leggero incremento, laddove
    quello della Pa. era rimasto pressochè alterato; il che avrebbe dovuto indurre al
    ripristino dell’assegno di Euro 1.000,00, fissato dal Tribunale per i minorenni di
    Milano – in un primo procedimento – con decreto del 20 dicembre 2012. E tuttavia, la
    Corte ha escluso tale aumento dell’assegno – richiesto dalla Pa. nel giudizio di
    gravame – in considerazione: a) della circostanza sopravvenuta costituita dalla
    riduzione della spesa per l’asilo nido, pari ad Euro 465,00 mensili; b) dei costi cui va
    incontro il P., per effetto dell’intervenuto trasferimento del minore a Roma; c) del fatto
    che “non sono state documentate particolari esigenze del minore che richiedano
    esborsi superiori a quelli normalmente apprezzabile per bambini della sua età”; d)
    dell’ulteriore circostanza sopravvenuta, costituita dalla colpevole inoccupazione della
    Pa., ovverosia dalla sua inerzia nel reperire un’attività lavorativa, certamente non più
    giustificabile a distanza di anni dal suo trasferimento da Milano – ove la medesima
    svolgeva un’attività lavorativa – a Roma.
    La considerazione degli elementi suesposti ha, pertanto, indotto la Corte territoriale a
    confermare motivatamente l’importo dell’assegn0 fissato, in primo grado, nella
    somma di Euro 650,00. Il denunciato difetto assoluto di motivazione non può,
    pertanto, ritenersi sussistente.
    1.3.3. Nè rileva, al riguardo, neppure il mancato accoglimento dell’istanza di indagini
    patrimoniali, avanzata dall’odierno ricorrente, non potendo revocarsi in dubbio che
    tali indagini – stante il tenore della norma di cui all’art. 337 ter c.c., secondo cui esse
    sono disposte “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
    risultino sufficientemente documentate – sono rimesse alla valutazione discrezionale
    del giudice di merito, all’esito dell’esame delle risultanze probatorie acquisite agli atti
    (Cass., 21/05/2002, n. 7435, con riferimento all’analoga disposizione di cui alla L. n.
    898 del 1970, art. 5, comma 9).
    Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla mancata
    disposizione di tali indagini, “attesa la finalità esclusivamente esplorativa non avendo
    il resistente offerto alcun concreto elemento neanche in forma d, mera allegazione
    argomentativa in ordine all’esistenza di eventuali fonti occulte di reddito della
    reclamante”. E tale statuizione non è stata neppure specificamente impugnata dal
    ricorrente.
    1.3.4. A fronte delle suesposte, motivate, conclusioni della Corte d’appello la censura
    si risolve, sostanzialmente, in una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda
    processuale, certamente inammissibile in questa sede. Con il ricorso per cassazione
  • anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non
    può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa
    interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della
    fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di
    fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. VI – 5,
    Ord., (data ud. 16/11/2017) 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547;
    Cass., 02/08/2016, n. 16056).
    1.3.5. Per quanto concerne, infine, l’ordine impartito al datore di lavoro del P., di
    pagare direttamente l’assegno di mantenimento per il figlio minore alla Pa., va
    osservato che l’art. 156 c.c., comma 6, nell’attribuire al giudice, in caso
    d’inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere
    di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al
    coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi
    diritto, postula una valutazione di opportunità che implica esclusivamente un
    apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare
    dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento e, quindi, a frustrare le
    finalità proprie dell’assegno di mantenimento. La relativa valutazione resta affidata in
    via esclusiva al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in
    sede di legittimità (Cass., 19/05/2011, n. 11062; Cass., 06/11/2006, n. 23668).
    Nel caso concreto, il decreto impugnato ha congruamente motivato l’emissione del
    provvedimento, ancorandola al presupposto normativo dell’inadempimento, sia pure
    parziale, ammesso dallo stesso obbligato, nel giudizio di appello ed anche nel
    presente giudizio di legittimità (ricorso, p. 22). Sicchè la relativa statuizione non può
    essere riesaminata in questa sede.
    1.4. Per le ragioni esposte, il mezzo va, pertanto, disatteso.
  1. Con il secondo motivo di ricorso, P.M. denuncia la violazione e falsa applicazione
    degli art. 337 ter c.c., e art. 8 della CEDU, nonchè il vizio di motivazione, in relazione
    all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
    2.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del
    fatto che il conflitto tra i genitori era stato determinato dal trasferimento della madre
    da Milano – dove viveva con il compagno – a Roma, con la conseguenza di creare,
    per il piccolo T. due ambiti affettivi, senza possibilità di un pieno esercizio della
    bigenitorialità, garantita al minore dall’art. 337 ter c.c., comma 1. Con le
    conseguenza che tutte le scelte di vita del minore sarebbero state demandate alla
    sola madre, senza che il padre possa influire, in concreto, sulle stesse, laddove a
    tale esigenza potrebbe ovviare un affidamento condiviso, con collocazione del
    minore presso il genitore ritenuto più idoneo.
    2.2. Il provvedimento impugnato sarebbe, poi, del tutto privo di motivazione, non
    avendo il giudice del gravame ritenuto neppure di ammettere la chiesta c.t.u.
    psicologica sui genitori e sul minore,,ecl al fine di monitorare le “condotte materne
    dirette a marginalizzare la figura genitoriale del padre.
    2.3. La censura è inammissibile.
    2.3.1. La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono
    separati, non preclude – in via di principio – il ricorso al regime preferenziale
    dell’affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio
    per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si
    traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo
    psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass.,
    06/03/2019, n. 6535; Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 23/02/2012) 29/03/2012, n.
    5108).
    2.3.2. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha reso sul punto un’ampia e logica
    motivazione dalla quale è emerso, quanto alla capacità genitoriale della coppia P.-
    Pa., un quadro assolutamente desolante, essendosi rivelati entrambi – per la loro
    palese immaturità – “incapaci di elaborare il lutto del fallimento del progetto di coppia
    per rapportarsi responsabilmente alla genitorialità” (p. 5), nonchè di avere un minimo
    dialogo nell’interesse superiore del minore, ossia di concordare alcunchè “senza il
    ricorso ad avvocati ed autorità giudiziaria”.
    La totale conflittualità esistente tra li genitori – posta in luce dalle relazioni dei Servizi
    sociali del Comune di Roma – il tentativo di ciascuno di essi di delegittimare la figura
    dell’altro, il rifiuto persistente di sottoporsi ad un percorso di mediazione, la
    sofferenza ingenerata nel minore, che non sa cosa fare e la cui aspirazione sarebbe
    che “la mamma ed il papà facessero pace”, hanno motivatamente indotto la Corte a
    confermare l’affidamento disposto dalla Corte d’appello di Roma con provvedimento
    dell’11 ottobre 2013 – del minore al Comune della capitale, con la nomina del
    Sindaco pro tempore quale tutore provvisorio del piccolo T.. A quest’ultimo è stato,
    altresì, offerto un supporto psicologico di sostegno, nell’attesa che la situazione dei
    genitori venga ulteriormente monitorata, ai fini di stabilirne l’effettiva adeguatezza in
    concreto, allo stato del tutto esclusa dal giudice di merito.
    2.3.3. A fronte di tali motivate conclusioni, la doglianza si concreta, per contro, in un
    tentativo di rivisitazione del merito, certamente inammissibile in questa sede.
    2.3.4. E neppure la Corte era affatto obbligata a disporre – come sembra adombrare
    il ricorrente – avendo agli atti le relazioni dei Servizi sociali, dalle quali ha tratto
    adeguati elementi di valutazione circa la situazione del minore e dei genitori, la
    consulenza tecnica psicologica richiesta dal P., rientrando la nomina di un
    consulente tecnico nella valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass. civ.,
    Sez. lavoro, Sent., (data ud. 08/01/2015) 02/03/2015, n. 4185; Cass., 05/07/2007, n.
    15219).
    2.3.5. Quanto al mutamento di residenza della madre – che non è affidataria, bensì
    mera collocataria del minore – tale circostanza non fa perdere alla stessa nè il diritto
    all’affidamento, ove esistente, nè la qualità di collocataria del minore, dovendo il
    giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il
    collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida
    in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario (Cass.,
    14/09/2016, n. 18087; Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 03/02/2015) 12/05/2015, n.
    9633). Peraltro, la censura è altresì del tutto generica sul punto, non avendo l’istante
    allegato concreti elementi in ipotesi dedotti nel giudizio di merito – dai quali possa
    dedursi un’effettiva situazione di disagio del minore per effetto del trasferimento da
    Milano a Roma.
    2.4. Il motivo, poichè inammissibile, va, pertanto disatteso.
  2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato
    inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
    P.Q.M.
    Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della
    controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00,
    di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, con
    attribuzione ai difensore dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del
    2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
    processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
    titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma
    dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003,
    art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le
    generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
    Così deciso in Roma, il 29 novembre 2019.
    Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Le cause di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili, del matrimonio, previste dall’art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 :

operano in presenza del presupposto che, per effetto di esse, la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. L’accertamento che in tal senso compie il giudice costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in Cassazione, se correttamente e adeguatamente motivata. Perché si verifichi il presupposto su indicato non è necessario che entrambi i coniugi siano concordi nel volere, o nel ritenere avvenuta, la dissoluzione della predetta unione. Al contrario, proprio perché il mantenimento o la ricostituzione della comunione stessa richiede il concorso delle volontà dei due coniugi, è sufficiente la contraria volontà di uno solo di essi perché il giudice di merito possa, in presenza di ogni altra circostanza all’uopo pertinente, ritenere sussistente il presupposto innanzi indicato. Né d’altronde è necessario che la predetta contraria volontà manifestata da uno dei coniugi con il fatto di separarsi e di persistere nello stato di separazione, sia giustificata da un fatto obiettivo o da colpa della controparte, in quanto la legge dà rilevanza a detto stato (ed al suo protrarsi per il tempo previsto in proposito) indipendentemente dall’assenza di colpa del coniuge che si fa attore.

Ai fini della proponibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di cui all’art. 3, comma primo, n. 1, lett. a) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (condanna dell’altro coniuge, con sentenza passata in giudicato, all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale), l’accertamento della sussistenza dei motivi di particolare valore morale e sociale è rimesso al giudice penale e non spetta, quindi, al giudice del divorzio, il quale non può riconsiderare la condotta dell’imputato condannato con sentenza passata in giudicato.

Quando nel giudizio diretto ad ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio l’attore faccia valere, quale presupposto per ottenere il divorzio, una sentenza di separazione personale emessa da un giudice straniero, la domanda che così si propone non mira a costituire nel nostro ordinamento la situazione giuridica che la sentenza straniera ha determinato, ma ad esercitare un diritto che in detta situazione trova il suo presupposto, con la conseguenza che si è al di fuori dell’ambito della delibazione della sentenza straniera, in via principale o incidentale, disciplinata dagli artt. 796 e seguenti c.p.c.

L’autorità giudiziaria investita della richiesta della pronuncia di divorzio fondata sulla presenza di una delle fattispecie previste alternativamente dall’art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898 del 1970 (separazione di fatto e separazione giudiziale), non può pronunciare il divorzio d’ufficio accertando che esisteva una delle altre fattispecie legali (nella specie, a norma dell’art. 3, lett. e), L. 898 del 1970 per il solo fatto che ad altri effetti era stata prodotta in giudizio la sentenza di divorzio straniera).

La reversibilità della disgregazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, nonostante l’infruttuoso tentativo di conciliazione, che può portare il giudice del divorzio a negare la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur in presenza di una delle situazioni previste dall’art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (nella specie, stato di separazione legale protrattosi per il termine previsto), sussiste ove ricorrano concreti elementi idonei ad evidenziare, in termini di probabilità e non di mera possibilità, una ragionevole prevedibilità di ricostruzione di detta comunione a breve scadenza.

Al fine dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre lo stato di separazione di fatto può considerarsi interrotto dalla ripresa della mera convivenza materiale, ovvero dal solo ripristino dell’intesa spirituale dei coniugi, l’interruzione della separazione legale può ravvisarsi solo nel caso di ricostruzione del consorzio familiare in tutti i suoi rapporti materiali e spirituali. Al fine indicato, pertanto, una temporanea ripresa della coabitazione, fra coniugi legalmente separati, può considerarsi interruttiva dello stato di separazione solo se evidenzi un’inequivoca intenzione di dare nuova vita alla società coniugale.

Alla stregua della testuale formulazione degli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, nonché della ratio della stessa, il divorzio non viene pronunziato sulla base della mera constatazione della ricorrenza di una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 3 della legge, occorrendo che il giudice accerti anche l’essenziale condizione della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale. Tale impossibilità può essere desunta dal giudice anche presuntivamente, oltre che dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalla lunga durata della separazione di fatto e da altre circostanze, sempre che siffatto accertamento sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Il potere inquisitorio che la legge (ultimo comma dell’art. 4 della L. 1 dicembre 1970, n. 898) riconosce al giudice istruttore in tema di divorzio può e deve essere concretamente esercitato sempreché le parti si siano comportate in modo da ingenerare il sospetto di una collusione pregiudizievole alla corretta applicazione della legge, oppure abbiano dedotto in primo ed in secondo grado elementi di fatto verso i quali possa essere utilmente indirizzata l’indagine d’ufficio.

Quando il periodo di separazione di fatto, riconosciuto dalla legge al limitato fine giuridico di valido presupposto per la pronunzia di divorzio, risulti già completato prima del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che sancisce lo stato di separazione legale, questo provvedimento non può eliminare quel presupposto giuridico che era già divenuto utilmente operante, abilitando il soggetto interessato a proporre la domanda di scioglimento del matrimonio. Pertanto, nell’ipotesi considerata, il termine previsto dall’art. 3, n. 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, per la proposizione della domanda di divorzio, decorre dalla data di effettiva cessazione della convivenza e non dalla data di comparizione delle parti dinanzi al giudice.

La valutazione del giudice del merito in ordine alla possibilità di ricostituire il consorzio familiare, al fine di escludere la pronuncia di divorzio, è bensì incensurabile in sede di legittimità per quanto attiene agli accertamenti di fatto, ma è censurabile per quanto attiene alla rispondenza dei criteri seguiti alla concezione del matrimonio, non già contrattualistica ma comunitaria, di cui agli artt. 29 e 30 Cost., che comportano una convivenza caratterizzata da una certa organizzazione domestica, dal reciproco aiuto, dai rapporti sessuali (almeno normalmente), nonché dall’intenzione di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita, anche quando la solidarietà esiga sacrificio. E, nel caso di separazione di fatto durata oltre sei anni, non sono sufficienti a fare ritenere la possibilità di ricostruire il consorzio familiare la cura di un coniuge per gli affari economici comuni, la reciproca cordialità di rapporti e l’interesse per la vita dei figli.

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Separazioni consensuali o giudiziali che prevedano l’affido condiviso o in via eccezionale l’affidamento esclusivo dei figli minori con attenzione al mantenimento sia per la prole che eventualmente per il coniuge;

Divorzio consensuale o giudiziale con particolare attenzione alla problematica riguardante l’assegno divorziale ed ovviamente il mantenimento dei figli minori e non autosufficienti ;

 Modifica delle condizioni di separazione o divorzio proponibili in qualsiasi momento ci siano le condizioni di legge;