3 DIVORZIO 3 SEPARAZIONE BOLOGNA I PENALE 3 STALKING LA EX TAMPINA PER ASSEGNO

3 DIVORZIO 3 SEPARAZIONE BOLOGNA I PENALE 3 STALKING LA EX TAMPINA PER ASSEGNO

IL FATTO

l’imputata, con reiterate condotte di molestia e di minaccia (ossessive e ripetute chiamate telefoniche, nel corso delle quali pronunciava frasi offensive e ingiuriose, frasi che venivano ripetute anche negli incontri con la persona offesa B.B. e che avevano a oggetto la richiesta delle somme dovute a titolo di sostentamento così come determinate nel corso del giudizio di separazione coniugale) nei confronti dell’ex coniuge, B.B. e della sorella di quest’ultimo, C.C. (chiamate reiterate al citofono di quest’ultima, presso la cui abitazione stazionava con la propria autovettura; imbrattamento con vernice spray della saracinesca della parafarmacia di proprietà di C.C.. sulla quale scriveva frasi offensive della reputazione di B.B.

MOTIVO DELLA DIFESA avere la Corte territoriale erroneamente ravvisato nella condotta dell’imputata gli elementi costituitivi del reato di atti persecutori, disattendendo, senza adeguata motivazione, la richiesta di riqualificazione del delitto di cui all’art. 612 bis cod pen. in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone (artt. 392 e 393 cod. pen.). Secondo la difesa, in entrambi i gradi di giudizio sarebbe stata illogicamente trascurata l’assenza del dolo generico – che necessariamente integra la sussistenza del reato di atti persecutori – ossia la volontà di porre in essere, in un congruo intervallo temporale, condotte di minaccia e molestia tese a cagionare nelle vittime un perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità, così da indurle a modificare le proprie abitudini di vita. L’unica causale delle condotte dell’imputata – osserva la difesa- è da individuare nel conflitto con l’ex coniuge,

sono tradotti in una vera e propria attività persecutoria. In parte motiva, i giudici d’appello si sono infatti specificamente riferiti ad atti quali, tra gli altri, appostamenti, minacce, offese, insulti, messaggi – egualmente offensivi, pubblicati su Facebook, ripetute e ossessive telefonate, episodi di danneggiamento.

all’immediato spirare della misura cautelare a suo carico. Vanno quindi disattese le censure del ricorrente, data la corretta applicazione, da parte della Corte territoriale, dei principi elaborati, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419, in relazione al principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 17/11/2023) 07/03/2024, n. 9878 LIBERTA’ INDIVIDUALE (DELITTI CONTRO LA) Intestazione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta da: Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna – Presidente Dott. ROMANO Michele – Relatore Dott. PILLA Egle – Consigliere Dott. CIRILLO Pierangelo – Consigliere Dott. BIFULCO Daniela – Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A. nata il (Omissis) avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa LUCIA ODELLO, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 06 febbraio 2023, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone con cui A.A. è stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 612 bis, primo e secondo comma, 595, 635, 56 e 682, cod. pen., e condannata alla pena di anni uno di reclusione e al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili B.B. e C.C.. Secondo la rubrica, l’imputata, con reiterate condotte di molestia e di minaccia (ossessive e ripetute chiamate telefoniche, nel corso delle quali pronunciava frasi offensive e ingiuriose, frasi che venivano ripetute anche negli incontri con la persona offesa B.B. e che avevano a oggetto la richiesta delle somme dovute a titolo di sostentamento così come determinate nel corso del giudizio di separazione coniugale) nei confronti dell’ex coniuge, B.B. e della sorella di quest’ultimo, C.C. (chiamate reiterate al citofono di quest’ultima, presso la cui abitazione stazionava con la propria autovettura; imbrattamento con vernice spray della saracinesca della parafarmacia di proprietà di C.C.. sulla quale scriveva frasi offensive della reputazione di B.B.), ingenerava in B.B. un perdurante e grave stato di paura per la propria incolumità, costringendo lo stesso a cambiare le proprie abitudini di vita (in particolare, a non uscire di casa da solo e a non recarsi a prendere la figlia a scuola). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramitedel proprio difensore, Avv. Pietro Chiodo, affidando le proprie censure a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 I primi quattro motivi – che si espongono congiuntamente per la loro stretta connessione logica – hanno a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ravvisato nella condotta dell’imputata gli elementi costituitivi del reato di atti persecutori, disattendendo, senza adeguata motivazione, la richiesta di riqualificazione del delitto di cui all’art. 612 bis cod pen. in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone (artt. 392 e 393 cod. pen.). Secondo la difesa, in entrambi i gradi di giudizio sarebbe stata illogicamente trascurata l’assenza del dolo generico – che necessariamente integra la sussistenza del reato di atti persecutori – ossia la volontà di porre in essere, in un congruo intervallo temporale, condotte di minaccia e molestia tese a cagionare nelle vittime un perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità, così da indurle a modificare le proprie abitudini di vita. L’unica causale delle condotte dell’imputata – osserva la difesa- è da individuare nel conflitto con l’ex coniuge, B.B.. derivante dalla mancata corresponsione, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute per il sostentamento familiare pattuite in sede giudiziale.

 

 

 

Tale inadempimento avrebbe creato un effetto destabilizzante nell’imputata, gravemente preoccupata per le condizioni della figlia, ammalata di diabete e bisognosa di dispendiose cure, sicché le condotte dell’odierna ricorrente sarebbero state causate dalla condotta antigiuridica (confermata da due sentenze di condanna) di violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte della persona offesa B.B.. 2.2 Col quinto motivo, si eccepisce violazione di legge, in relazione agli artt. 62, primo comma, n. 2, 62 bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale denegato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante il ravvedimento dell’imputata, dato al quale le stesse sentenze di primo e secondo grado fanno esplicito riferimento. Infatti, come ricordato dai Giudici del merito, in sede di spontanee dichiarazioni A.A. aveva ammesso i fatti, illustrando i problemi di ordine economico, che si trovava a fronteggiare con difficoltà, derivanti dal mancato pagamento dell’assegno di sostentamento da parte dell’ex marito. Illogicamente trascurato sarebbe stato anche lo status di incensuratezza dell’imputata. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Lucia Odello, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso. La memoria depositatanell’interesse dalla parte civile deve considerarsi tardiva, in quanto pervenuta in data 13 novembre 2023; in ogni caso, essa non avrebbe potuto essere accolta, limitandosi a richiedere “la condanna” dell’imputata (presumibilmente, alla rifusione delle spese in suo favore), senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). 1. I primi quattro motivi del ricorso -esaminabili congiuntamente data la loro correlazione logica- sono infondati. Vanno disattese, in primo luogo, le censure difensive volte a contestare la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen., nonché le dedotte carenze motivazionali su tali profili. Per i motivi qui di seguito esposti, ritiene il Collegio che la Corte d’appello abbia adeguatamente esposto le ragioni del proprio convincimento sia con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di atti persecutori sia per quel che concerne la mancata riqualificazione dell’ascritto delitto in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Motivi della decisione In via preliminare, deve ricordarsi che il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen. ha natura di reato abituale; in quanto tale, è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza e, in tal senso, l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo.

 

 

 

È dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l’appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato (cfr. Sez. 5, n. 54923 del 08/06/2016, V., Rv. 268408 – 01, in motivazione). Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, nel sottolineare il mancato confronto difensivo con gran parte del materiale probatorio, ha anche evidenziato il complesso di atti, di varia natura, posti in essere dalla ricorrente nei confronti della parte offesa, che si sono tradotti in una vera e propria attività persecutoria. In parte motiva, i giudici d’appello si sono infatti specificamente riferiti ad atti quali, tra gli altri, appostamenti, minacce, offese, insulti, messaggi – egualmente offensivi, pubblicati su Facebook, ripetute e ossessive telefonate, episodi di danneggiamento. Tali atti, ha osservato la Corte, hanno trovato conferma non soltanto nelle dichiarazioni dei testi escussi (segnatamente, nel concordante narrato della vittima, ritenuta pienamente attendibile, e della sorella, C.C.). ma in quelle dell’imputata, la quale aveva tentatodi dar conto dei propri comportamenti alla luce delle problematiche economiche esistenti con l’ex coniuge. Quanto alle censure relative all’evento dell’ascritto reato (che – si ricorda – deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso), esse vanno egualmente disattese, attesa l’incensurabile motivazione a tal proposito fornita dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha invero chiarito che le condotte dell’imputata, proseguiteper anni, hanno non soltanto indotto uno stato di perenne ansia nella persona offesa, B.B.. altresì condizionando quest’ultimo al punto da costringerlo a cambiare le proprie abitudini di vita (per tema di incontri con la A.A., di altri insulti e minacce). Risultano, pertanto, correttamente applicati al caso di specie i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di atti persecutori: a tal proposito, si è affermato che la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S., Rv. 269621 – 01). Si ricorda anche che ai fini della individuazione dell’evento cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014, G, Rv. 260580). Ne discende che non si coglie alcuna illogicità nella ricostruzione operata dalla Corte territoriale né in ordine all’elemento oggettivo del reato, né a quello soggettivo né in ordine all’evento. Per quel che concerne le censure relative all’invocata riqualificazione del reato, osserva il Collegio come esse siano sono state disattese dalla Corte d’appello con pochi, ma ben centrati argomenti. Correttamente, infatti, la Corte ha valorizzato la diversità di oggetto e bene giuridico tutelato daN’artt. 612 bis cod. pen., da un lato, e dagli artt. 392 e 393 cod. pen., dall’altro, osservando come le pretese economiche rivendicate dalla ricorrente fossero un mero pretesto per umiliare e perseguitare l’ex marito-persona offesa. Di talché le condotte persecutorie hanno di gran lunga travalicato le mere rivendicazioni economiche, acquisendo preminente rilievo rispetto a queste ultime (v. la già citata Sez. 5, n. 54923 del 08/06/2016, V., Rv. 268408 – 01). 2. Il quinto motivo è manifestamente infondato, non riscontrando, il Collegio, alcuna illogicità nella parte motiva dell’impugnata sentenza. Che la ricorrente abbia “tentatodi spiegare (non di negare) i fatti alla luce delle problematiche economiche esistenti con l’ex marito” è un dato che inutilmente la difesa tenta di valorizzare per contestare il vizio di motivazione. Infatti, come già esposto supra, sub 1), la Corte territoriale ha esplicitamente disatteso tale argomento difensivo, escludendo che le condotte della A.A. potessero essere ridotte a meri tentativi di riscuotere dei crediti ed escludendo altresì che le poche parole dell’imputata potessero essere indicative di un sinceroravvedimento. A fondamento del denegato beneficio, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto dell’assenza di elementi valorizzagli ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che della ripresa di condotte ossessive all’immediato spirare della misura cautelare a suo carico. Vanno quindi disattese le censure del ricorrente, data la corretta applicazione, da parte della Corte territoriale, dei principi elaborati, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419, in relazione al principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione). La censura concernente l’art. 62, primo comma, n.2, cod. pen., indicata unicamente in epigrafe del quinto motivo di ricorso, non è assistita da alcuna ulteriore argomentazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Conclusione Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2024.

ART 648 CP,ART 648 BIS CP , ART 648 TER CP , ART 648 TER 1 CP ,ART 648 QUARTER CP
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